Applicazione del sistema di premialità  per gli enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità  interno, per l'anno 2009

Decreto 22 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2010 n. 14, è stato pubblicato il decreto 22 dicembre

2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardante l'applicazione del sistema di premialità  per gli

enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità  interno, per l'anno 2009.


Si riporta qui di

seguito il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del suindicato decreto

ministeriale.


                                                                                           "Art. 1


1. la

premialità , di cui all'art.77-bis, commi 23-26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che hanno conseguito

l'obiettivo per il 2008 previsto dal patto di stabilità  e che hanno comunicato le informazioni contabili di bilancio

secondo le modalità  stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0040235 del 15 aprile 2009,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.113 del 18 maggio

2009.



                                                                                               Art. 2


1.

L'elenco delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti cui spetta il premio di virtuosità  ai

sensi del richiamato comma 23 dell'art. 77 - bis ed i relativi importi da esludere dal saldo valido ai fini del patto di

stabilità  sono pubblicati sul sito

href="http://www.pattostabilit.rgs.tesoro.it">www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato.



                                                                                            

Art. 3


1. I valori medi per fascia demografica dei due indicatotri sono i

seguenti:


a) per l'indicatore dell'autonomia finanziaria:


63,4% per i comuni con

popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000 abitanti;


59,6% per i comuni con popolazione compresa tra i

50.000 e 100.000 abitanti;


57,1% per i comuni con popolazione superiore a 100.000

abitanti.


b) per l'indicatore della rigidità  strutturale:


37,8% per le province

con popolazione fino a 400.000 abitanti;


35,2% per le province con popolazione superiore a 400.000

abitanti;


40,6% per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000

abitanti;


40,4% per i comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e 100.000

abitanti;


42,0 % per i comuni con popolazione superiore ai 100.000

abitanti.



                                                                                                               Art.

4


1. Gli indicatori economico - strutturali di cui ai commi 23 e 24 del medesimo art. 77-bis, il

sistema di riparto del premio complessivo e l'elenco degli importi che ciascun ente virtuoso può escludere dal saldo

valido ai fini della verifica del patto di stabilità  2009 sono individuati secondo le modalità  ed i prospetti definiti

dagli allegati A e B al presente decreto."

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