Applicazione del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità interno, per l'anno 2009
Decreto 22 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2010 n. 14, è stato pubblicato il decreto 22 dicembre
2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardante l'applicazione del sistema di premialità per gli
enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità interno, per l'anno 2009.
Si riporta qui di
seguito il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del suindicato decreto
ministeriale.
"Art. 1
1. la
premialità , di cui all'art.77-bis, commi 23-26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che hanno conseguito
l'obiettivo per il 2008 previsto dal patto di stabilità e che hanno comunicato le informazioni contabili di bilancio
secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0040235 del 15 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.113 del 18 maggio
2009.
Art. 2
1.
L'elenco delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti cui spetta il premio di virtuosità ai
sensi del richiamato comma 23 dell'art. 77 - bis ed i relativi importi da esludere dal saldo valido ai fini del patto di
stabilità sono pubblicati sul sito
href="http://www.pattostabilit.rgs.tesoro.it">www.pattostabilita.rgs.tesoro.it del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 3
1. I valori medi per fascia demografica dei due indicatotri sono i
seguenti:
a) per l'indicatore dell'autonomia finanziaria:
63,4% per i comuni con
popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000 abitanti;
59,6% per i comuni con popolazione compresa tra i
50.000 e 100.000 abitanti;
57,1% per i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
b) per l'indicatore della rigidità strutturale:
37,8% per le province
con popolazione fino a 400.000 abitanti;
35,2% per le province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
40,6% per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000
abitanti;
40,4% per i comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e 100.000
abitanti;
42,0 % per i comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti.
Art.
4
1. Gli indicatori economico - strutturali di cui ai commi 23 e 24 del medesimo art. 77-bis, il
sistema di riparto del premio complessivo e l'elenco degli importi che ciascun ente virtuoso può escludere dal saldo
valido ai fini della verifica del patto di stabilità 2009 sono individuati secondo le modalità ed i prospetti definiti
dagli allegati A e B al presente decreto."