Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifìiuti urbani e del servizio d...

Decreto 8 marzo 2010 del Ministero dell'Interno

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L'URP   comunica

che nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2010, è stato pubblicato il decreto 8 marzo 2010 del Ministero

dell'Interno, recante:"Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della

copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei

rifìiuti urbani e del servizio di acquedotto".


Ecco cosa recitano gli articoli 1 -2 -3 del

suindicato decreto

ministeriale:



                                                                                            &q

uot; Art. 1


Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonchè per province e comunità  montane,

parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2009 - 2011, della copertura del

costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del

servizio di acquedotto.



                                                                                                            

Art. 2


Gli enti locali in condizioni di deficitarietà  strutturale, cui fa carico l'onere della

certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del predetto testo unico, sono quelli individuati sulla base dei parametri

contenuti nei decreti ministeriali del 10 giugno 2003 e 24 settembre 2009 indicati in premessa.


Gli

enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione

del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo art.

3.


Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo

stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del

risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.


I certificati potranno essere parzialmente o

anche totalmente negativi per province e comunità  montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla

gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.


I dati finanziari da indicare nei predetti modelli

devono essere espressi in "euro", con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per

eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per

difetto.



                                                                                                     Art.

3


I certificati devono essere trasmessi, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine

perentorio del 31 maggio 2010 per la certificazione relativa all'anno 2009, del 31 marzo 2011 per la certificazione

relativa all'anno 2010, del 2 aprile 2012 per la certificazione relativa all'anno 2011, alle prefetture - uffici

territoriali del Governo competenti per territorio.


I certificati sono compilati in ogni loro pagina e

firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.


Le

prefetture - uffici territorili del Governo verificano il rispetto della perentorietà  del predetto

termine.


Il presente decreto sarà  pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana."

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