Artt.6 e 12 della legge regionale 23 dicembre 2008 n.45 ("Norme in materia sanitaria")
Riguardanti l'esenzione ticket disoccupati e la compartecipazione alla spesa sanitaria
Dettagli della notizia
Per
opportuna consocenza, si trascrivono, qui di seguito, gli articoli 6 e 12 della Legge Regionale 23 dicembre 2008, n. 45
( "Norme in materia sanitaria") che riguardano rispettivamente l'esenzione ticket dei disoccupati e la
compartecipazione alla sepsa sanitaria.
Art. 6
(Esenzione ticket disoccupati)
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 8 (Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modifiche, relativamente all'esenzione dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per "disoccupato" deve intendersi
anche il cittadino che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente.
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Art. 12
align="left"> (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008,
n.1)
1. L'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni
integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008), è sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Compartecipazione alla spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo
all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per
l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende
sanitarie locali.
2. II certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza
dell'assistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche dell'anno in corso.
3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione
ticket sono tenuti a comunicare all'ASL di appartenenza qualsiasi variazione del reddito, della composizione del nucleo
familiare rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio acquisito.
4. L'accertamento da parte dell'ASL competente del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta
la denuncia all'autorità giudiziaria competente.".
La suddetta legge è stata
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 202 del 29 dicembre 2008.
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