Artt.6 e 12 della legge regionale 23 dicembre 2008 n.45 ("Norme in materia sanitaria")

Riguardanti l'esenzione ticket disoccupati e la compartecipazione alla spesa sanitaria

  • Categoria: Tutte le notizie | Sanità
  • Data: 16.01.09
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 202 del 29 dicembre 2008

Dettagli della notizia

Per

opportuna consocenza, si trascrivono, qui di seguito, gli articoli 6 e 12 della Legge Regionale  23 dicembre 2008, n. 45

( "Norme in materia sanitaria") che riguardano rispettivamente l'esenzione ticket dei disoccupati e la

compartecipazione alla sepsa sanitaria.


                                               

Art. 6

                         (Esenzione ticket disoccupati)



1. Ai fini

dell'applicazione dell'articolo 8 (Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modifiche, relativamente all'esenzione dalla compartecipazione

alla spesa sanitaria per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per "disoccupato" deve intendersi

anche il cittadino che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente.





/>
                                             Art. 12 



align="left"> (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008,

n.1)



1. L'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni

integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2008), è sostituito dal seguente:







"Art. 8

(Compartecipazione alla spesa sanitaria)



1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo

all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per

l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende

sanitarie locali.



2. II certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza

dell'assistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle

persone fisiche dell'anno in corso.



3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione

ticket sono tenuti a comunicare all'ASL di appartenenza qualsiasi variazione del reddito, della composizione del nucleo

familiare rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio acquisito.





4. L'accertamento da parte dell'ASL competente del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta

la denuncia all'autorità giudiziaria competente.".



La suddetta legge è stata

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 202 del 29 dicembre 2008.

.

/>









Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su