CALENDARIO REGIONALE VENATORIO ANNATA 2005/2006

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Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.100 suppl. del 10 agosto 2005 il calendario venatorio annata 2005/2006.
Riportiamo integralmente, qui di seguito, gli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 13 del suddetto calendario venatorio.

"ART.1
Stagione venatoria

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 18 settembre 2005 e termina il 29 gennaio 2006, per i residenti nella Regione e per gli extraregionali in possesso di autorizzazioni annuali degli ATC pugliesi.

ART.2
Periodi, giorni e modi di caccia cosentiti

Domenica 18 settembre 2005 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate consentite sono tre settimanali fisse: mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
In deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alla specie tortora e quaglia, nei giorni di sabato e domenica 3,4,10 e 11 settembre.
Inoltre nel mese di novembre 2005 non è consentito esercitare l'attività venatoria su tutto il territorio regionale nei giorni di mercoledì 2, 9, 16 e 23.
Nel periodo 16 novembre 2005 - 29 gennaio 2006 è vietato cacciare negli uliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.
Le botti in resina o plastica poste o rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
Per il "prelievo in deroga" la Regione Puglia, con apposito atto, potrà eventualmente indicare le specie oggetto di prelievo e relativo piano di abbattimento.

ART.3
Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) Specie cacciabili nei giorni di sabato e domenica 3, 4, 10 e 11 settembre: tortora e quaglia, limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi; da appostamento temporaneo, mentre, prevalentemente, con il cane da ferma per le quaglie. La caccia alla tortora è consentita anche negli uliveti da fermo;
b) Specie cacciabili dal 18 settembre al 30 ottobre: tortora;
c) Specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre: merlo, allodola, coniglio selvativo, lepre comune, quaglia e starna,
d) Specie cacciabili dal 18 settembre al 29 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, moretta, frullino, cornacchia grigia,ghiandaia, volpe, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccia, beccacino, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, gazza, fagiano e colombaccio;
e) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
f) Specie cacciabili dal 3 novembre al 29 gennaio: cinghiale.

Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola e pernice rossa.

Art. 4
Orario di caccia
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.33-comma 7-L.R. 27/98). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino al tramonto. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'oratrio consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

ART. 10
Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro il 20 marzo 2006. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonchè porre la sigla automobilistica dell'ATC in cui intende cacciare.
Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivmanete abbattuti alla fine della giornata di caccia.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto.
Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 28 marzo 2006 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad euro 84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n° 60225323, intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari - Tasse di concessione regionale", causale: "Tasse di concessione venatoria regionale - codice 1102".
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. 27/98, così come modificata dalla L.R. n.12 del 29.07.2004.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dalla 3° domenica di settembre.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitamente ala fauna migratoria a partire dal 30 ottobre 2005. Relativamente ed esclusivamente per la Provinca di Foggia, a partire dal 1° ottobre 2005, anzichè dal 30 ottobre 2005.
Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art.3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.

Art.13
Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e del regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt.51 e 52 della stessa legge.

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