Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri
a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2009.Decreto 20 maggio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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L'URP rende noto
che nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2010, è stato pubblicato il decreto 20 maggio 2010 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante i "Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un
contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente
utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di
euro per l'annualità 2009."
Ecco il testo degli articoli 1 - 2 -3 del succitato
decreto ministeriale:
" Art. 1
1. Il
contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualità 2009, ai
Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri
a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1 ° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non
abbia eventualmente già usufruito, nel 2008, del medesimo contributo.
/>
Art. 2
1. Ai fini
dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono
spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione
Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. A tal fine farà fede la
data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III
suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.
2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco,
deve indicare: il numero degli abitanti del Comune richiedente;
il numero complessivo dei soggetti che svolgono
attività socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1 ° gennaio 2000 o da una data
precedente;
il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il
contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
dichiarazione del Comune
richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal
1 °
gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo.
3. Inoltre, la domanda deve recare:
esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000
abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e dall'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;
esplicita
dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi
ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76
del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.
/>
Art. 3
1. Ai fini della
ripartizione delle risorse disponibili pari a
€ 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili.
2. L'ammontare delle
risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria è determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso
il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui
nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle
stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.
3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la
corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun Comune inserito in
graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori socialmente utili per i quali è concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a
quelli indicati nella relativa domanda.
4. Il Piano di stabilizzazione può prevedere una o più delle seguenti
alternative:
assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a
tempo determinato superiore a 12 mesi pres so lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa
dichiarazione del Sindaco di conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
assunzione dei lavoratori
socialmente utili presso privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato superiore a 12 mesi;
erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lavoratori socialmente utili con
indicazione del relativo ammontare.
A fronte dei Piani Ministero del lavoro di stabilizzazione occupazionale
presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del
trasferimento delle risorse, con le modalità che saranno definite nelle Convenzioni medesime.
5. Entro tre mesi
dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la
loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la
convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto
sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonchè sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni
vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. "