Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività  socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri

a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità  2009.Decreto 20 maggio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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L'URP   rende noto

che nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2010, è stato pubblicato il decreto 20 maggio 2010 del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante i "Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un

contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività  socialmente

utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di

euro per l'annualità  2009
."


 


Ecco il testo degli articoli 1 - 2 -3 del succitato

decreto ministeriale:


                                                                            " Art. 1


1.  Il

contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualità  2009, ai

Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività  socialmente utili con oneri

a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1 ° gennaio 2000  o da una data precedente e per i quali non

abbia eventualmente già  usufruito, nel 2008, del medesimo contributo.

/>


                                                                                         Art. 2


1. Ai fini

dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono

spedire con raccomandata  o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione

Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni

dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. A tal fine farà  fede la

data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata,  o apposta dalla Divisione III

suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.

2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco,

deve indicare: il numero degli abitanti del Comune richiedente;

il numero complessivo dei soggetti che svolgono

attività  socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1 ° gennaio 2000  o da una data

precedente;

il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che  lo stesso Comune intende stabilizzare, con il

contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

dichiarazione del Comune

richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal

1 °

gennaio 2000  o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo.

3. Inoltre, la domanda deve recare:



esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000

abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, e dall'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto

decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilità  interno per gli Enti Locali;

esplicita

dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi

ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76

del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.

/>


                                                                                                   Art. 3


1. Ai fini della

ripartizione delle risorse disponibili pari a

€ 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili.

2. L'ammontare delle

risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria  è determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso

il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui

nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle

stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.

3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la

corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun Comune inserito in

graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e

incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei

lavoratori socialmente utili per i quali  è concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a

quelli indicati nella relativa domanda.

4.  Il Piano di stabilizzazione può prevedere una o più delle   seguenti

alternative:

assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a

tempo determinato superiore a 12 mesi pres so  lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16

della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa

dichiarazione del Sindaco di conformità  delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di

contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

assunzione dei lavoratori

socialmente utili presso privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato superiore a 12 mesi;



erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità  da erogare ai lavoratori socialmente utili con

indicazione del relativo ammontare.

A fronte dei Piani Ministero del lavoro di stabilizzazione occupazionale

presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del

trasferimento delle risorse, con le modalità  che saranno definite nelle Convenzioni medesime.

5. Entro tre mesi

dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la

loro assunzione presso  lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della

funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la

convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto

sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonchè sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni

vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità  interno. "

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