Criteri e disposizioni prtocedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti , per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utli presso gli stessi Enti con oneri a
carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2010.Decreto 20 maggio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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L'URP informa che
nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2010, è stato pubblicato il decreto 20 maggio 2010 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Criteri e disposizioni prtocedurali per la concessione
di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti , per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività
socialmente utli presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un
milione di euro per l'annualità 2010."
Per opportuna conoscenza si
trascrivono gli articoli 1, 2 e 3 del decreto in
parola:
"Art. 1
1. Il
contributo di cui aIl'art. 2, comma 552, delIa legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assegnato, per l'annualità 2010, ai
Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri
a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1 ° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non
abbia già usufruito, nè nel 2008 nè nel 2009, del medesimo contributo.
/>
Art. 2
1. Ai fini
dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, delIa legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono
spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione
Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Officiale, a pena di decadenza. A tal fine farà fede la
data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III
suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.
2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco,
deve indicare: il numero degli abitanti del Comune richiedente;
il numero complessivo dei soggetti che svolgono
attività socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1 ° gennaio 2000 o da una data
precedente;
il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il
contributo di cui all'art. 2, comma 552, delIa legge 24 dicembre 2007, n. 244;
dichiarazione del Comune
richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal
1 °
gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo.
3. Inoltre, la domanda deve recare:
esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000
abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e dall'art. 76 del decreto-1egge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;
esplicita
dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi
ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76
del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.
Art. 3
1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili pari a
€ 1.000.000 - il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze
ammissibili.
2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria è determinato in
base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni
ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione
al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.
3. La graduatoria dei
Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale
decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali è concesso il contributo ed i cui nominativi,
pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda.
4. Il Piano di stabilizzazione può
prevedere una o più delle seguenti alternative:
assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di
lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, re1ativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 delIa legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il
Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti
in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
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assunzione dei lavoratori socialmente utili presso privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure
determinato superiore a 12 mesi;
erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lavoratori
socialmente utili con indicazione del relativo ammontare.
A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionali
presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del
trasferimento delle risorse, con le modalità che saranno definite nelle Convenzioni medesime.
5. Entro tre mesi
dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la
lara assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la
convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto
sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonchè sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni
vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno."