Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

Decreto 16 dicembre 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e della Ricerca

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27.2.2010,

è stato pubblicato il decreto      16 dicembre 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e della Ricerca,

recante :"    Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e

tabelle di attribuzione del credito scolastico".    


Per opportuna conoscenza si trascrive  di

seguito il testo degli articoli 1-2-3-4 del succitato decreto

ministeriale.                                                                          


                                                                                          "Art.

1


                                               Criteri per l'attribuzione della lode


1. Nell'anno

scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al

presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il

terzultimo anno.

2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estendera' agli studenti delIa

penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguardera' anche quelli dell'ultima classe.

/>



                                                                                                       Art.

2


                                                                           Attribuzione della lode


1. Con

l'attribuzione delIa lode, prevista dalla legge 11 gennaio    2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la

commissione di   esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza   negli ultimi tre anni del percorso scolastico

e nelle

prove d'esame.

/>



                                                                                         Art.

3


                                       Criteri per l'attribuzione della lode


1. La commissione,

all'unanimita', puo' attribuire la che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza integrazione di cui

all'art. 3, comma 6, delIa legge 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode puo' essere attribuita

ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo

attribuibile senza fruire delIa integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23

luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo

voti uguali o superiori a otto decimi,  ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell'a

tribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonche' il

punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe  o dalla commissione,

secondo Ie rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.

4. II credito scolastico, nei casi di

abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente delIa Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,

art. 6, comma 2, e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per  lo stesso dalla tabella

A, in relazione alIa media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione puo' attribuire la lode

ai candidati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il

punteggio massimo di 100 punti senza fruire delIa integrazione di cui all'art. 3, comma 6, delIa legge 10 dicembre 1997,

n. 425, e successive modificazioni.

6. La lode puo' essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a

condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire delIa

integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente delIa Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano

riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali  o superiori a otto decimi,

ivi compresa la valutazione del comportamento.

7. Ai fini dell'attribuzione delIa lode ai candidati di cui al

comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni

prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe  o dalla commissione, secondo Ie rispettive

competenze, nella misura massima all'unanimita' .

/>


                                                                                               Art.

4


                                                                           Norme transitorie


1. Relativamente ai

candidati agli esami conclusivi del secondo cicIo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la

commissione puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire delIa

integrazione di cui all'art. 3, comma 6, delIa legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione

che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire delIa integrazione di cui

all' art. 11, comma 4, del decreto del Presidente delIa Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli

scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali  o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del

comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo cicIo di istruzione a conclusione

dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione delIa lode,  il credito scolastico annuale relativo

all'ultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di

classe  o dalla commissione, secondo Ie rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.

2.

Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo cicIo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico

2010/2011, la commissione puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire

delIa integrazione di cui all'art. 3, comma 6, delIa legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a

condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire delIa integrazione

di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente delIa Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato

negli scrutini finali relativi alIa penultima e all'ultima classe solo voti uguali  o superiori a otto decimi, ivi

compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli  esami conclusivi del secondo ciclo di

istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico

annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere

stati attribuiti dal consiglio di classe  o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima

all'unanimita'.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami

conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione puo' attribuire

la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3,

comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito

scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.  Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al

penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi

del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il

credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono

essere stati attribuiti dal consiglio di classe  o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura

massima all'unanimita'.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami

conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione puo' attribuire

la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3,

comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il

credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla

terzultima e alla penultima classe solo voti uguali  o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del

comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo

ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito

scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame

devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe  o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella

misura massima all'unanimita'.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei

candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 42/2007;

nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la   tabella A allegata al presente

decreto.

6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami

conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle

condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto  o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la

valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo. "

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