Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d.  «decreto salva Italia » art. 24 limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

Circolare n.2 dell'8 marzo 2012Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Dettagli della notizia

L'URP informa che

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emanato, in data 8 marzo 2012, la

circolare n.2, recante: Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. «decreto

salva Italia» art. 24 limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

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Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo della succitata

circolare.





"1. Premessa.

Come noto, nell'ambito della recente manovra,

recante misure per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, decreto-1egge n. 201 del 2011,

convertito in l. n. 214 del 2011, con l'art. 24 e' stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti

pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle

amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle

indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di

impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita

circolare dell'Ente previdenziale.

2. Limiti di eta' per la permanenza in servizio.

Le recenti

norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento

pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema

contributivo pro-rata per le anzianita' maturate successivamente al 1° gennaio 2012. In generale, il regime

dell'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla base

dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata», conseguita sulla base dei requisiti di cui

ai commi 10 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo.

Per i lavoratori

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito

anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell' anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di eta'

(commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con

riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il

limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento e' altresi'

condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a 70 anni, ferma

restando un'anzianita' contributiva effettiva di 5 anni.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche

amministrazioni uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione

del 42° anno e un mese di anzianita' contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il

diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianita'

contrlbutiva. I predetti requiisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese

a decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. La

domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'eta' anagrafica inferiore a 62 anni comporta

delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2-quater dell'art. 6 del

d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012. In base a quest 'ultima previsione, le

disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano appllcazione limitatamente ai

soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 2017, qualora l'anzianita'

contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria

per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione

guadagni ordinaria.

Il requisito di eta' anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia

ed il requisito dell'anzianita' contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti

ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell'art.

24). Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) e' stato

determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.

E' opportuno chiarire che, in base alla

legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011

rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e

di anzianita'. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al

nuovo regime sui requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime

contributivo pre-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che per i

dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima

del d.l. n. 201 del 2011 (sia per eta', sia per anzianita' contributiva di 40 anni indipendentemente dall'eta', sia

per somma dei requisiti di eta' e anzianita' contributiva c.d. «quota»), anche nel caso in cui non abbiano

ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattarnento pensionistico (c.d.

«finestra»), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e

non puo' trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei

dipendenti «che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento» (combinato

disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'aministrazione, nell'anno 2012 0 negli anni successivi, dovra' collocare a

riposo al compimento del 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano gia' in

possesso della massima anzianita' contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si

raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendentl prossimi al

pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di

riferimento, al fine di verificare il momento di rnaturazione dei requisit di eta' e di anzianita' contributiva.

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Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento; l'art. 24 non ha invece

modificato il regime dei limiti di eta' per la permanenza in serviio, la cui vigenza, anzi, e' stata espressamente

confermata (comma 4 dell' art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimargono -vincolanti per tutti i dipendenti i limitl

fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di eta' in base all'art. 4 del :d.P.R.. n. 1092 del 1973

per i dipendenti dello Stayo e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti

applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti In mancanza di diversa indlcazione normativa) e

quelli stabiliti per particoari categerie (ad esempio, compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli

avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n.511 del

1946, all'art.34 del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una

volta raggiunto il limite di eta' ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il

dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si

desume dall'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro

sul posto di lavoro a seguito di llcenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione

(diversa da quella di vecchiaia), l'eta' ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il

trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di

impiego.

Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione

alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato.

In quest'ottica, il

comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in

cui il dipendente abbia un'eta' anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la

maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di

importo minimo - non sarebbero in grade di fruire del trattamento neppure alla prescritta eta' anagrafica. inoltre, in

linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di

domanda, l'amministrazione e' tenuta a disporre il trattenimento in servlzio per quei dipendenti che non hanno ancora

raggiunto il requisito di contribuzione minima per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282

del 1991, nella quale si afferma che: "Il principio ( ... ) secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare

l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilita' per il personale ( ... ) che al compimento del

sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di

derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto

dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere ( ... ) valenza generale.".

E'

opportuno inoltre evidenziare che, poiche' il citato art. 24 ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo

pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima

anzianita' contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inappljcabili dal 1° gennaio 2012 tutte le

disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire

il servizio sino al raggiungimnto della stessa per conseguire il massimo della pensione (es. art. 1, comma 4-quinquies,

del d.l. n. 413 del 1989, convertito in 1. n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio al 1°

ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 per il personale del comparto scuola) .

8i segnala

che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti per il personale delle Forze armate, della Polizia ad

ordjnamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. n. 165 del 1997 e dalle disposizloni speciali di

settore). Per questa personale, fra l'altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di delegificazione la discjplina

dell'armonizzazione dei requisiti di accesso) al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole per la

generalita' dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 24) e, pertanto, allo stato, Ie nuove norme sui requisiti di

accesso non sono applicabili, salva invece l'applicazione del sistema contributivo pro-rata.

3. II

trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Il comma 20 dell'art. 24

prevede: «Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con

riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 ° gennaio 2012, tiene conto

della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articol0.».

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Da tale disposizione discendono due effetti:

anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma sono

applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioe', il trattenimento in servizio

oltre i limiti di eta', la risoluzione unilaterale del rapporto i lavoro e l'esonero (per questo, nei limiti stabiliti

dal comma 14, lett. e, dell'art. 24) ;

i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di

coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti

di accesso al pensionamento, fatta eccezione per l'istituto dell'esonero che e' stato abrogato dalla data di entrata

in vigore della l. n. 214 del 2011 (e, cioe', dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa riferimento alla data di entrata

in vigore del «presente decreto», ma poiche' la norma e' stata introdotta dalla legge di conversione, la

sua portata va riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge, tranne che per gli esoneri gia' concessi

alla data del 4 dicembre 2011 (cfr.: paragrafo successivo).

Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti

potranno chiedere e le amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto dall'art.

9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma questa si riferira'

al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. Resta

inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potra' essere accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013

(salvo l'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti

soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell'anno 2012 compiono 66 anni di eta', avendo maturato il requisito

anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono

soggetti al previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67.

Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio concesso dall'amministrazione o l'applicazione dell'eventuale

finestra, per questi dipendenti l'eta' di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non puo'

protrarsi oltre il 65° anno di eta'.

Si segnala che l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 e' stato

nuovamente modificato di recente dall'art. 1 del d.l. n. 138 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011. Con l'ultimo

intervento normativo e' stata valorizzata la discrezionalita' nella concessione del trattenimento da parte

dell'amministrazione, aspetto gia' evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l. n. 112 del 2008,

convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il trattenimento In servizio non costituisce piu' oggetto

di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle

valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla

disponibilita' finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare n. 10 del 2008 del

Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato.

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Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al

compimento dell'anzianita' di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo

dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenci uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese

aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza dl vita) per le dipendenti donne. Per

precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui e' stata generalizzata l'applicazione del sistema

contributivo per le anzianita' maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non e' piu' attuale il concetto di

«anzianita' massima contributiva» ed e' quindi mutato il presupposto per l'esercizio del potere

unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtu' del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a

decorrere dal 1° gennaio 2012 e' attualizzato agli anni di anzianita' contributiva necessari per la maturazione del

diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiche' la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilita' di

una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di un'eta' inferiore a 62 anni, si raccomanda

alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la

penalizzazione legale. Sul punto si richiama quanto gia' evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla

l. n. 14 del 2012, di conversione del d.l. n. 216 del 2011 (art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011).

/>
Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloroche

hanno maturato i requisiti di eta' odi anzianita' contrbutiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rimane fissato

secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianita' contributiva.

Riprendendo quanto detto

nella circolare n. 10 del 2008, si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali,

calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti

che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi,

dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall'autorita'

politica. Tra questi criteri possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione

a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalita' ,

la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di

riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, si segnala che l'art. 16 della l. n. 183

del 2011, legge di stabilita' per il 2012, nel modificare l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio

all'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in

cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze. Inoltre, l'art. 15, comma 1 bis, del d.l.

n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, nell'ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati,

prevede che il commissario straordinario nell'adottare le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente,

possa esercitare «la facolta' di cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito

con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima

contributiva di quaranta anni.».

Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art. 16, comma 11, del d.l. n.

98 del 2011, convertito in 1. n. III del 2011, secondo cui: «In tema di risoluzione del rapporto di lavoro

l'esercizio della facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'a-re:. 72 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente

determita in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizazione interna, sottopostoto al

visto dei competenti organl di controllo.».

4. Esonero.

In base a quanto previsto dal comma 14,

lett. e), dell'art. 24 in esame l'istituto dell'esonero dal servizio, disciplinato dall'art. 72, commi da 1 a 6, del

d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, e' stato soppresso dalla legge di conversione n. 214 del 2011 e,

quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del rapporto

continuano ad applicarsi agli esoneri gia' concessi prima del 4 dicembre. Con la norma, inoltre, sono state disapplicate

le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero di cui alla

normativa statale. Per quanto riguarda il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero,

in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la generalita' dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti

e sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, il previgente regime

trovera' applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura i requisiti di accesso al trattamento

pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre 2011 e

dall'esito della procedura di cui al successivo comma 15 risulti la capienza del contingente, secondo le modalita' che

verranno definite nel decreto intermlnisteriale previsto nel medesimo comma. Ai fini della norma, l'esonero si intende

concesso se l'amministrazione, nella veste del dirigente competente In base all'ordinamento dell'amministrazione

stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volonta' di accoglimento dell'istanza

dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo comportera' l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la

prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianita'

contributiva legale.

5. Periodo transitorio.

Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo

stabilisce che: «Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche

amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta'

gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto

successivamente al 1° gennaio 2012.».

Come si evince dal testo della disposizione, la finalita'

della norma e' quella di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi connesso all'entrata in vigore

delle recenti norme di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. In base alla norma sono fatti salvi gli

effetti degli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' adottati dalle amministrazioni prima del 6

dicembre 2011, anche se aventl decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei

nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato.

Per espressa previsione, la salvaguardia

concerne solo le ipotesi di raggiungimento del limite di eta'. Ne consegue che invece debbono intendersi

«travolti» dalla nuova disciplina - se aventi la predetta decorrenza - le determinazioni ed i provvedimenti

di pensionamento eventualmente gia' adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di eta' nei confronti di

dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto. Si fa

riferimento in particolare a provvedimenti di collocamento in quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l'esercizio del

recesso per il raggiungimento della massima anzianita' contributiva comunicato in applicazione dell'art. 72, comma 11,

del d.l. n. 112 del 2008 a dipendenti con anzlanita' contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni

e 5 mesi per le donne ed eta' inferiore a 62 anni richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accetazione, gia'

nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate per il. raggiungimento della quota nell'anno 2012 o negli anni

/>
successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale, l'amministrazione dovra' rivedere la propria determinazione

dandone comunicazione all'interessato, valutando se del caso una successiva comunicazione sulla base dei nuovi

requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del requisito delIa quota,

il rapporto tra l'amministrazione ed il dipendente dovra' continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e

l'amministrazione dovra' darne comunicazione all'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare

l'eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza gia' adottato.

6. Personale del comparto scuola.

/>
Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici

termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per Ie esigenze del servizio

e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione, dell'universlta' e

delIa ricerca. "





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