Definizione delle modalità  tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC

Decreto 26 febbraio 2010 del Ministero della Salute

Dettagli della notizia

L'URP  

rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2010, è stato pubblicato il decreto 26 febbraio 2010 del

Ministero della Salute, avente ad oggetto:"Definizione delle modalità  tecniche per la predisposizione e

l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al

SAC".



Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo degli articoli

1-2-3-4-5 del suindicato decreto

ministeriale.



                                                                                                " Art.

1


                                                                                     Definizioni


1. Ai fini di quanto

previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel DPCM 26 marzo 2008 citato nelle

premesse.



                                                                                               Art.

2


                                                                                           Finalità 



1. Con

il presente decreto vengono definite le modalità  per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle

certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del

SAC.



                                                                                             Art.

3


                     Modalità  di trasmissione telematica Medico -

INPS



1. Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal

medico all'INPS, secondo le modalità  e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che

costituisce parte integrante del presente decreto.


2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al

momento della  visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi

dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalità  e utilizzando i servizi definiti nel

disciplinare tecnico allegato 1.



                                                                                         Art.

4


                     Modalità  di trasmissione INPS - Datore di

lavoro



1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro

l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalità  stabilite dal disciplinare tecnico

allegato 1.


2. Ai sensi dell'art.1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n.311, il lavoratore del

settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare e o trasmettere a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso

in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le

modalità  stabilite dal disciplinare tecnico allegato

1.



                                                                                           Art.

5


                                                                   Piani di diffusione


1. L'applicazione e la

messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto è definita attraverso accordi

specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi

entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo

2008.


2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni

di cui presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei

dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già  inviati, nonchè alle

operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle

modalità  rese disponibili dal SAC in conformità  a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato

1.


Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica  italiana.  "

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