Del. G. R. n. 1984 del 28 ottobre 2008 - Linee Guida regionali per le non autosufficienze - Direttive per l'attivazione dell'Assegno di cura per malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica nonautosufficienti.
Determinazione del Dirigente Regionale Servizio Programmazione e Integrazione 23 febbraio 2009, n. 23
Dettagli della notizia
L'URP rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.32 del 26 febbraio 2009, è stata
pubblicata la determinazione del Dirigente Regionale Servizio Programmazione e Integrazione 23 febbraio 2009, n.23,
recante:"Del. G. R. n. 1984 del 28 ottobre 2008 - Linee Guida regionali per le non autosufficienze -
Direttive per l'attivazione dell'Assegno di cura per malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica
nonautosufficienti.".
"Hanno diritto al contributo tutte le persone affette da Sclerosi
Laterale Amiotrofica.
I pazienti affetti dalla SLA devono, inoltre, presentare i seguenti requisiti ai fini
della ammissibilità della rispettiva domanda di accesso al contributo economico:
&56256; Essere
residenti in un Comune pugliese da almeno un anno, alla data di pubblicazione delle presenti direttive sul BURP;
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Essere assistiti, presso il loro domicilio, da un familiare care giver;
Versare in condizione di grave non autosufficienza,
continuativamente allettati e dipendenti da assistenza per
lo
svolgimento di ogni funzione essenziale per l'igiene e la cura della persona;
Non essere destinatari di prestazioni di assistenza domiciliare
continuativa (h24) erogate dalla ASL o dal
Comune.
Per "familiare care giver" si intende colui/colei che dedica parte rilevante del
suo tempo all'aiuto di un proprio familiare con ridotta o completa perdita dell'autonomia assicurando l'assistenza
per le attività di vita quotidiana e per mantenere la vita di relazioni sociali. Il familiare care giver deve risultare
maggiorenne alla data di presentazione della domanda e stabilmente convivente.
3.
Durata del periodo di erogazione del contributo
Il contributo economico può essere erogato, in sede di
prima applicazione, per la durata massima di 12 mensilità a far data dal 1° gennaio 2009, e in ogni caso fino al
permanere dei
requisiti di cui al punto precedente.
L'erogazione del contributo dovrà, pertanto,
essere interrotta in caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera o in struttura sanitaria extraospedaliera o
in altra struttura sociosanitaria
assistenziale o riabilitativa, di cui ai Regolamenti Regionali vigenti, per
un periodo continuativo superiore a n. 30 (trenta) giornate. L'erogazione del contributo dovrà essere, inoltre,
interrotta in caso di decesso dell'avente diritto: in tal caso sarà riconosciuto al nucleo familiare dell'assistito, di
cui faccia parte il familiare care giver l'importo corrispondente al periodo di
permanenza in vita
dell'assistito."