Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018:Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019
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L’URP informa che l’ANAC ha emanato, in data 19 dicembre 2018, la Delibera n.1174, recante: “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”.
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC., nell’entità e con le modalità previste dal suddetto provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a); c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.