Denuncia nominativa assicurati soci/collaboratori/ coadiuvanti artigiani e non artigiani
Art. 4, numeri 6 e 7 del T.U.1124/1965 - art. 23 D.P.R. 30.6.1965, n.1124 come modificato ed integrato dall'art.39 comma 8 D.L. 112/2008
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L'INAIL comunica che, ai sensi dell'art. 4, numeri 6 e 7 del T.U.1124/1965 - art. 23 D.P.R. 30.6.1965, n.1124 come modificato ed integrato dall'art.39 comma 8 D.L. 112/2008, i datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare collaboratori delle imprese commerciali, coadiuvanti delle imprese commerciali, soci lavoratori di attività commerciale e di impresa in forma societaria, sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro a presentare denuncia nominativa all'INAIL, qualora gli stessi rapporti di lavoro non siano soggetti alla comunicazione preventiva di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto - legge 1.10.1996, n.510.
La denuncia può essere presentata a mezzo fax al numero verde 800.657.657, usando apposito modello disponbile nel sito web dell'INAIL.
L'obbligo della denuncia nominativa decorre dal 18.8.2008 (D.M. 9 luglio 2008).