Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2012, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.
Decreto del Presidente della GiuntaRegionale 2 maggio 2012, n. 335
Dettagli della notizia
L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 10 maggio
2012, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2012, n. 335,
recante:"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno
2012, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000", del quale si riporta di seguito, per opportuna
conoscenza, un ampio
stralcio:
 
; "IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
[...]
&n
bsp; &nb
sp; DECRETA
/>
&
nbsp; &n
bsp;
 
;
Art. 1)
Nel periodo
dal 15 giugno al 15 settembre 2012 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi
per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la
possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30
settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi
o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle
competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione
dell’evento.
/>
 
;
Art. 2)
Ad
integrazione delle norme contenute nel R.D. n°3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle
Prescrizioni di Massima, nonché dell’art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di
grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo di cui
all’art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente
vietato:
• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione
alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
• far brillare mine o usare esplosivi;
/>
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o
inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, forni a legna,
discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o
sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio,
razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su
viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
• transitare con mezzi motorizzati
fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali;
•
abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 3)
/>
Le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese,
la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il
31 maggio 2012, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di
attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in
prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la
rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di
fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi non si propaghino alle aree
circostanti o confinanti. Per l’eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l’utilizzo
anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto
per l’intervento di
pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo
di massima pericolosità degli incendi.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art.
4)
I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree
rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di
infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di
prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1 Maggio, devono comunicare al Comune l’ubicazione della
propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della
sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per
le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione
Puglia, entro e non oltre il 15 Maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala
Operativa Unificata Permanente.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 5)
I Sindaci possono autorizzare
l’attività pirotecnica nelle aree non vietate dall’art. 2 del presente Decreto, a
condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura
dell’Azienda, di mezzi e squadre A.I.B. idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la
durata dell’attività pirotecnica, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato
l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
L’Azienda dovrà certificare con specifica
documentazione, l’utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta
di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n° 559/C.25055.XV).
I Sindaci,
infine, dovranno verificare sul posto, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica,
l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi A.I.B. indicati nella documentazione
presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e
temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà
sospendere o annullare l’attività pirotecnica.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 6)
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura
cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente
realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo
di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che
il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva a prescindere dalle
operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 7)
È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie,
nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a
Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1 settembre di cui all’articolo 5 comma 1, lett. w del
Regolamento Regionale n° 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di
Interesse Comunitario (S.I.C.) e in tutte le aree del territorio regionale che si trovano entro cento metri
dal limite delle aree boscate (art. 2 L. n° 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo,
i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonchè nelle aree confinanti con reti di
viabilità stradale e ferroviaria.
Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli
previsti dalla normativa vigente.
Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e
climatiche, i Sindaci potranno posticipare l’inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel
territorio di propria competenza.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 8)
/>
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono
avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie devono fare preventiva richiesta di
autorizzazione all’amministrazione comunale competente per territorio allegando alla domanda una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di
cui al presente Decreto. L’amministrazione
comunale dovrà curarne l’istruttoria,
verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi
richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia anche sulla base della
pianificazione comunale allo scopo predisposta.
Degli esiti di tale istruttoria l’amministrazione
comunale dovrà dare comunicazione, almeno 7 giorni prima, al Corpo Forestale dello Stato,
all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), al Servizio Foreste regionale ed
alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione degli estremi catastali
e località delle aree interessate.
L’accensione può avvenire esclusivamente in
giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a
condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale
da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.
La bruciatura delle stoppie,
dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o
dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera
attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o
mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 9)
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni
incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di
bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio,
fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo,
prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa
propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 10)
E’ fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati
titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 31 maggio 2012, di eseguire
l’apertura, il ripristino, il diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare
lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e
cespugliati.
I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture
cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia
protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da arbusti e specie erbacee
effettuando la spalcatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo
la fascia perimetrale del bosco.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 11)
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi
turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche
abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili
fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio 2012 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di
almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di
vegetazione e di ogni altro tipo di
materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.
I proprietari, i gestori
ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive dovranno
adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e
salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e
motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai
che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predispone
apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere
mantenuti costantemente liberi e accessibili.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art.
12)
I Comandi Militari, nell’esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a
dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno
dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le precauzioni
necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto
dal Corpo Forestale dello Stato.Inoltre lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate,
cespugliate, arborate e/o a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo
e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere realizzate apposite fasce di protezione
della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione, e di ogni altro tipo di materiale
facilmente infiammabile, tale da impedire la propagazione di eventuali incendi.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art.
13)
Ai sensi della L.R. n° 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province ed i Comuni
concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le
amministrazioni comunali, nell’ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di
rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, sono tenute all’utilizzo del volontariato di
protezione civile nei termini di cui all’art. 14 della legge regionale n° 18 del 30/11/2000 e a darne
tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.
Le amministrazioni
comunali devono comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione
riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’A.I.B. 2012, i nominativi dei referenti di
Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli
incendi boschivi e di interfaccia.
I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo
che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione
alle amministrazioni provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta
attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 14)
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni
previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8,
della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art.
15)
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 7 del
presente Decreto, saranno punite a norma dall’art. 11 lettera c) della L.R. n° 15 del 12/05/1997.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 16)
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto,
sarà punita a norma dell’art. 10 della Legge n° 353/2000, dell’art.11 della L.R. n° 15
del 12/05/1997 e dell’art. 49 della L.R. n° 27 del 13/08/1998.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 17)
I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia,
nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta
osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei
boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
È fatto obbligo ai Sindaci di
diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 18)
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell’art. 6 della L.R. n° 13/94.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art.
19)
Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.
ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 20)
Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione
Puglia."
n
<
p>