"Disciplina dell'Agriturismo".
Proposta di legge presentata da 7 Consiglieri Regionali della Puglia
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L'URP informa che 7 Consiglieri Regionali hanno presentato, in data 5 novembre 2009, una
proposta di legge dal titolo "Disciplina dell'Agriturismo".
Tale proposta
di legge è stata assegnata nella stessa giornata, in sede referente, alla IV Commissione Consiliare Regionale (Sviluppo
Economico).
L'articolo 2 (che di seguito si trascrive) della sopraindicata
proposta di legge definisce cosa si intende per attività agrituristiche.
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" Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività
agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di persone, oppure associati fra loro - di seguito
denominati imprenditori agricoli - attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le
attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Allo svolgimento
dell'attività agrituristica devono essere addetti prevalentemente l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi
dell'articolo 230 bis del codice civile. Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
3.
Rientrano fra le attività afrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi;
b)
somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale, nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della
normativa vigente oppure in forma di banchetti;
c) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari
nella disponbilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di
ippoturismo, e organizzare presso l'azienda degustazioni di prodotti agricoli propri e della zona nonchè attività di
assistenza a persone, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale.
4. le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e
disgiuntamente. Le attività di somministrazione di pasti e bevande presso l'azienda e nei ristori di campagna sono
incompatibili tra di loro.
5. Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito
comunale o di comune limitrofo, ivi incluse cooperative di trasformazione e di commericalizzazione di prodotti agricoli.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n.96, ai fini del riconoscimento
delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo nonchè della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad
ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato
reddito agricolo."