Disciplina dell'attività  ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)".

Disegno di Legge approvato dalla Giunta Regionale il 9.5.2012

Dettagli della notizia

L'URP segnala che la Giunta Regionale della Puglia ha

approvato in data 9 maggio 2012 il Disegno di legge n.8/2012, recante "Disciplina dell'attività

ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)".



Il disegno di legge è stato assegnato

il 10 maggio 2012 alla IV Commissione Consiliare Regionale (Sviluppo Economico).







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Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo del succitato disegno di legge:





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DDL Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&8)



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CAPO 1- GENERALITA’, DEFINIZIONI, REQUISITI





ARTICOLO - Generalità

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1. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto iI territorio regionale

dell' attività ricettiva denominata Bed and Breakfast, con la finalità strategica di promuovere un

turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire I'incontro tra le persone,

nonchè la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni locali, valorizzando e migliorando

altresì I'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.





2. La presente

legge individua e disciplina le seguenti tipologie di Bed and Breakfast:





3. L'esercizio

dell'attività di Bed and Breakfast non comporta cambio di destinazione d'’uso dell'immobile. I locali

adibiti a Bed and Breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per I'uso

abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di

urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.





4. Le

abitazioni destinate all'attività di Bed and Breakfast hanno I'obbligo di esporre il Marchio regionale

identificativo per la tipologia di appartenenza, così come definito dall'articolo 11 della presente legge.

/>




5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per I'esercizio dell'attività di Bed

and Breakfast sana elencati nell'Allegato 1 della presente Legge.







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ARTICOLO 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei Bed and Breakfast a conduzione familiare

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1. Si definisce Bed and Breakfast a conduzione familiare

l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui

abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di 4 camere e 9 posti letto, avvalendosi della normale

organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia,

senza la fornitura di servizi aggiuntivi.





2. L'attività di Bed & Breakfast a

conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare, da chi vi dimora stabilmente per

I'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.





3.

L'ospitalità può essere fornita per un minimo di 90 ed un massimo di 270 giorni I'anno.



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4. All'interno dei Borghi e dei Piccoli Comuni con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti

in base ai dati ufficiali disponibili, all'interno dei Centri Storici così come delimitati dagli strumenti

urbanistici, e all'interno dei borghi rurali di cui all'art. 1 del regolamento regionale del 22 marzo 2012 n. 6,

I'attività di Bed and Breakfast può essere esercitata anche in unità immobiliari fisicamente

distinte, lontane non oltre 500 metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando

I'obbligo di dimora nell'unità abitativa principale e fatti salvi tutti gli altri limiti di cui ai precedenti

commi.





5. L'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast a conduzione familiare

non necessita d'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali

previste dalla normativa vigente.









ARTICOLO 3 - Definizione,

caratteristiche e servizi minimi dei Bed and Breakfast in forma imprenditoriale





/>




1. Si definisce "Bed and Breakfast in forma imprenditoriale" I'attività

ricettiva a prevalente conduzione familiare svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio

domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di 8 camere e 20 posti letto, anche avvalendosi della

collaborazione di personale qualificato.





2. L'attività di Bed & Breakfast in

forma imprenditoriale è esercitata in un'unica unità immobiliare ovvero in unità immobiliari

fisicamente distinte, lontane non oltre 500 metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fatti salvi

i limiti di cui al precedente comma.





3. Ai fini di cui al comma 1 possono eleggere

domicilio il titolare dell'impresa o suo familiare come definito dall'art. 230 bis del codice civile, ovvero il socio o

un collaboratore dell'impresa.





4. L'esercizio dell'attività di Bed &

Breakfast in forma imprenditoriale necessita d'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese e beneficia

delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente







CAPO II

– AVVIO DELL’ATTIVITA’ E RELATIVI OBBLGHI





ARTICOLO 4 – Inizio

dell’attività





1. L'esercizio dell'attività di Bed and

Breakfast è consentito previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al

Comune in cui è sito I'immobile adibito all'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui

all'art. 19 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.





2. La modulistica distribuita dai Comuni

per la segnalazione certificata di inizio attività deve essere conforme al modello approvato dalla Regione ai

sensi dell'art. 10 della presente legge.





3. La segnalazione certificata di inizio

attività deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà per

quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n,445

del 28 dicembre 2000 e comunque deve contenere:





a) generalità complete del

richiedente;





b) denominazione e ubicazione del Bed Breakfast;





/>
c) indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile;





d) numero

delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con I'indicazione di quelli destinati

all'attività di Bed and Breakfast;





e) periodi di attività per i quaIi si

dichiara e garantisce dimora stabile / domicilio e i prezzi minimi e massimi da applicare;





/>
f) possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa

vigente;





g) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del Testo

Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773/1931.





h) Iscrizione sezione speciale

del Registro delle Imprese, limitatamente alla tipologia di cui all'art. 3





4.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al

Comune territorialmente competente.





5. II Comune procede alla verifica della sussistenza

dei requisiti e presupposti per I'esercizio dell'attività di cui alla segnalazione nel rispetto delle

disposizioni dell'art 19 della L. 241 del 7 agosto 1990 e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia

possibile, I'interessato provveda a conformare I'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un

termine fissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.





6.

Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del singolo territorio comunale.



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ARTICOLO 5 - Obblighi di chi esercita l'attività di Bed and Breakfast

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1. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, chi esercita

I'attività di Bed and Breakfast è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti:





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a) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva

massima e la copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);





b)

comunicare al Comune competente e all'Agenzia Regionale Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi

minimi e massimi applicati per quanto concerne I'anno successivo e i periodi di attività;





/>
d) rispettare l'obbligo di comunicare mensilmente all'Agenzia

Pugliapromozione il movimento degli

ospiti ai fini della rilevazione statistica;





f) rilasciare al cliente, al termine di ogni

soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante

I'avvenuto pagamento dei servizi resi;





g) sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa

di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti.





/>
h) esporre iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese, limitatamente all'attività di Bed

& Breakfast in forma imprenditoriale.









ARTICOLO 6 –

Sospensione volontaria temporanea e cessazione del'attività









/>
1. Chi intende sospendere temporaneamente I'attività di Bed and Breakfast deve darne preventiva

comunicazione al Comune e all'Agenzia regionale Pugliapromozione indicando il periodo di sospensione.



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2. La sospensione temporanea dell'attività di Bed and Breakfast è consentita per

comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi.





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3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere

I'attività di Bed and Breakfast e, pertanto, quest'ultima s'intende cessata.





4.

La chiusura per cessazione dell'attività deve essere comunicata tempestivamente al Comune e all'Agenzia

regionale Pugliapromozione.





5. Chi esercita I'attività di Bed and Breakfast in

forma imprenditoriale deve inoltre comunicare la cessazione alla competente Camera di Commercio per la cancellazione

dalla sezione speciale del relativo Registro delle Imprese.









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ARTICOLO 7 - Subingresso





1. Nel caso di trasferimento, per atto tra

vivi 0 per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a Bed and Breakfast e

in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante, entro trenta giorni, deve presentare una nuova

segnalazione certificata di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 4.

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2. Chi subentra nell'attività di Bed and Breakfast organizzato in forma imprenditoriale

deve comunicare le modifiche intervenute alla competente Camera di Commercio per le necessarie modifiche dell'iscrizione

nella sezione speciale del relativo Registro delle Imprese.









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CAPO III – OBBLIGHI DEL COMUNE E PROCEDURE





ARTICOLO 8 – Obblighi

dei Comuni





1. II Comune forma un elenco di tutti colora che segnalano I'inizio

dell'attività di Bed and Breakfast, creando due distinte sezioni per le diverse tipologie, riservandosi di

eseguire sopralluoghi al fine di accertare i requisiti contenuti nelle segnalazioni, secondo le procedure previste al

successivo articolo 9.





2. II Comune aggiorna I'elenco dei Bed and Breakfast, comprensivo

dei prezzi da ciascuno praticati e dei periodi di apertura, e lo trasmette all'Agenzia regionale Pugliapromozione, ai

fini dell'attività di informazione turistica, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alla comunicazione

relativa alle attività cessate.









ARTICOLO 9 - Procedure

comunali di verifica, diffida, sospensione e divieto dell'attività ricettiva





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1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente

effettua la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.





2. Salvo

quanto previsto dal successive comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il

titolare dell'attività con atto scritto e motivato a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici

giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo

necessario alla rimozione dell'irregolarità e comunque non superiore a sei mesi. AI termine del periodo di

sospensione, qualora persista I'irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato

notificato all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed and Breakfast.



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3. II Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed and Breakfast nei seguenti

altri casi:





a) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all' art. 11 e 92 del

Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;





b) inosservanza

dell'obbligo di astensione dall'attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del

comma 2 del presente articolo;





c) inosservanza dell'obbligo di dimora / domicilio

dichiarato nella SCIA, di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;





d) applicazione di

almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi.





4. Nelle ipotesi di

cui ai precedenti commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio

attività per i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.





5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, adottati dal

Comune ai sensi del presente articolo, sono comunicati contestualmente all'Agenzia regionale Pugliapromozione.

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CAPO IV - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA REGIONE - MARCHIO REGIONALE

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ARTICOLO 10 - Obblighi e impegni della Regione







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1. Per esigenze di uniformità la Regione Puglia can proprio atto approva la modulistica che deve

essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della segnalazione certificata di inizio attività e, ove

necessaria, ne dispone I'aggiornamento.





a) curare la diffusione della modulistica e degli

eventuali aggiornamenti presso i Comuni;





b) realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno,

sulla base delle comunicazioni di cui al precedente art. 8 comma 2, un catalogo contenente i riferimenti dei Bed and

Breakfast, ordinati per Comune e per tipologia, che potrà essere pubblicato sui portale viaggiareinpuglia.it;

/>




c) realizzare, diffondere, mantenere e promuovere il marchio regionale di cui al successivo

articolo 11.









ARTICOLO 11 – Marchio regionale dei Bed and

Breakfast





1. La Giunta regionale, can apposito provvedimento e su proposta

dall'Assessorato al Turismo, adotta il Marchio identificativo dell'ospitalità in Bed and Breakfast: "Puglia

Ospitale".





2. II Marchio potrà essere efficacemente declinato per visualizzare

I'autenticità dell'offerta di ospitalità familiare pugliese, distinguendo con due diverse soluzioni

cromatiche la tipologia a conduzione familiare da quelle organizzata in forma imprenditoriale.





/>
3. II Marchio potrà altresì recare le seguenti diciture aggiuntive: - "ospitalità

accessibile", esposta dalle abitazioni fornite di caratteristiche e dotazioni adeguate a ospitare persone con

disabilità; - "ospitalità friendly", ad indicare una ospitalità aperta anche a coppie

delle stesso sesso e a ospiti di qualsiasi appartenenza nazionale e di qualsiasi connotazione etnica;

-

"ospitalità pet friendly" per indicare la disponibilità ad accogliere ospiti che portano con

sé un animale da compagnia.





4. II Marchio è offerto gratuitamente ai Bed and

Breakfast, che potranno farne uso nelle proprie comunicazioni. E’ vietato I'uso del marchio nonché

I'utilizzo della dicitura "Bed and Breakfast" alle strutture ricettive classificate diversamente.

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ARTICOLO 12 - Contributi



1. Per le

finalità di cui alla presente legge, I'accesso a fondi regionali, nazionali e comunitari destinati

all'adeguamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla qualificazione dei Bed and Breakfast e alla

formazione di chi li gestisce è commisurato alle disponibilità finanziarie ed è regolato dalle

procedure previste dai corrispondenti fondi.





2. La Regione Puglia, tramite l'Agenzia

Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale e internazionale dei Bed and Breakfast e favorisce I'adesione a reti,

circuiti, protocolli e percorsi di Qualità.







CAPO V - SANZIONI

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ARTICOLO 13 - Sanzioni



1. Lo svolgimento dell'attività ricettiva di

Bed and Breakfast senza la previa segnalazione certificata di inizio attività, comporta una sanzione

amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e I'immediata chiusura dell'attività.





2.

La mancata esposizione al pubblico della segnalazione certificata di inizio attività comporta I'applicazione

della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.





3. La mancata esposizione e

pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta I'applicazione della sanzione

amministrativa da 500 a 1.000 euro.





4. La mancata esposizione e pubblicità dei

periodi di apertura e chiusura dell'attività comporta I'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a

2.000 Euro.





5. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati

ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella segnalata o di una

denominazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.

/>




6. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta I'applicazione

della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.





7. L'applicazione di prezzi difformi da

quelli comunicati è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.





8. La

dotazione di un numero di posti letto superiore a quello segnalato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500

a 1.000 euro per ogni posto letto in più.





9. L'accoglienza di un numero di persone

superiore alla capacità ricettiva massima segnalata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro

per ogni persona e per ogni giorno in più.





10. L'apertura e/o chiusura in

violazione di quanto previsto e prescritto dalla presente legge e comunicato ai Comuni comporta I'applicazione della

sanzione da € 500 a € 1.000;





11. II mancato rispetto dell'obbligo di

dimora/domicilio comporta una sanzione da € 1.000 a € 5.000.



12. La contraffazione e I'uso

improprio del Marchio regionale comportano I'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 5.000.



/>


13. In caso di reiterazione, le predette sanzioni sono raddoppiate.

14. Le sanzioni

amministrative di cui ai commi precedenti sono comminate dal Comune competente. I proventi delle sanzioni sono devolute

al 40% al Comune e per il rimanente 60% all'Agenzia Pugliapromozione al fine di rafforzare il posizionamento nazionale e

internazionale del Marchio di cui al precedente art. 11.





15. La mancata comunicazione del

movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta I'applicazione delle sanzioni

amministrative di cui agli articoli 7 e 11 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322, nei limiti e secondo il procedimento ivi

previsto.









CAPO VI – NORME TRANSITORIE – ABROGAZIONE







ARTICOLO 14 – Norme transitoria





1. Le istanze

e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito I'iter procedimentale previsto dalla legge regionale

n. 17/2001, sono ritrasmesse dal Comune territorialmente competente all'interessato affinché si conformi a quanto

previsto dall'art. 4 della presente legge.





2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, è fatto obbligo ai Bed and Breakfast già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della

presente Legge, e di comunicare I'avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di

notorietà ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000.





3. II Comune

territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione di cui al comma precedente secondo quanto disposto

dall'art. 9 della presente Legge.





ARTICOLO 15 - Abrogazione



/>
1. La Legge regionale n. 17 del 2001 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di

Bed and Breakfast (affittacamere)"è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge.





__________________________________________________



/>
ALLEGATO 1

Servizi minimi obbligatori richiesti per svolgere l’attività di

Bed and Breakfast:

a) II "servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia

ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;

b)

pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;

c)

fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;

/>
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

e) somministrazione,

esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali,

meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità, nel rispetto della normativa vigente in

materia di somministrazione di cibi e bevande;

f) reperibilità di un familiare o in alternativa,

nell'ipotesi di Bed and Breakfast in forma imprenditoriale, di un collaboratore dell'impresa o di un socio.

/>














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