Disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia (Fondo di credito per i nuovi nati)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2009

Dettagli della notizia

L'URP  segnala

che nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2009, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 10 settembre 2009, avente ad oggetto:"Disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo

di garanzia (Fondo di credito per i nuovi nati)".


Il Fondo di credito per i nuovi nati istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è destinato per le

finalità indicate nell'art.2.


L'articolo 2 del suddetto decreto così

recita:


 


                                    " Art. 2


   

 Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo



1.Sono ammissibili alla garanzia

del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o

adottati negli 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo

prestito.


2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a

cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro a tasso fisso".


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