Disposizioni ed obblighi per gli esercizi pubblici, commerciali e artigianali, a tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica

Ordinanza n.34 del 14.04.2010 del Sindaco del Comune di Tricase

Dettagli della notizia



                                                                           CITTA' DI TRICASE  

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                                                                           Provincia di Lecce

           Indirizzo: Piazza

Pisanelli - 73039 Tricase (Lecce)

           Telefono Centralino 0833/777111 - Fax 0833/777241

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                                       Sito web: www.comune.tricase.le.it



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                                                                                                       ORDINANZA N.34 DEL 14.04.2010

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Oggetto: Disposizioni ed obblighi per gli esercizi pubblici, commerciali e artigianali,  A

tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica



                                                                                        

IL SINDACO

Visto
l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni

le competenze in

materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 192 del D.Lgs.

03/04/2006 n. 152 e s.m.i., che prescrive al comma 1):

"l'abbandono ed il deposito incontrollati dei

rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";

Visti gli artt. 255 e 256 del D.Lgs.

03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che regolamenta il sistema

sanzionatorio per la violazione del divieto di

abbandono dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, che corregge ed integra il D.Lgs. 152/2006

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Constatato che, nonostante sia trascorso più di un anno dall'introduzione delle nuove modalità  di

conferimento dei R.S.U. permangono spesso comportamenti non conformi alle modalità  di cui trattasi e che, pertanto si

rende necessario stabilire provvedimenti di maggior forza cogente al fine di scongiurare problemi di carattere igienico

sanitario, applicando sanzioni così come previsto dalla normativa vigente;



Ritenuto

di porre alcune condizioni comportamentali e di smaltimento dei rifiuti tali da garantire, nei limiti del possibile la

salvaguardia e il rispetto dell'igiene pubblica in generale e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma in

vigore e dal contratto in essere con la ditta Monteco srl;



Visto l'art. 50 del

Decreto Leg.vo 267/2000 il quale prevede al comma 5 che, il Sindaco nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica

locale adotti ordinanze contingibili e urgenti contenenti le misure idonee a fronteggiare le problematiche emerse.

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                                                                                                 ORDINA

1. Ai gestori degli

esercizi pubblici, commerciali, artigianali, e delle utenze non domestiche, di posizionare solo ed esclusivamente per le

operazioni di svuotamento, alla fine della giornata rispettando il calendario di raccolta, i propri cassonetti sul

pubblico suolo nei pressi dei propri esercizi.

Gli esercizi che non possiedono adeguati spazi all'interno dei

locali per allocare adeguatamente i contenitori, avanzeranno richiesta al Comando della Polizia Locale, il quale previa

verifica della reale mancanza di spazio nei locali dei singoli gestori, autorizzerà  il posizionamento su suolo pubblico

con contestuale pagamento della tassa di occupazione;

2. Ai suddetti soggetti il ritiro dei contenitori rigidi

una volta svuotati o entro le ore 12.00 della giornata;

3. A tutti gli esercenti di provvedere costantemente e

prima della chiusura notturna alla

rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti

e mozziconi di

sigarette, etc.) lasciato a terra dagli avventori nell' area antistante e prossima al proprio



esercizio.



Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste

da leggi e regolamenti, ai trasgressori verrà  elevato verbale di contravvenzione ed applicata una sanzione

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amministrativa nella misura stabilita dall'art. 7 - bis del D.Lg.s. 18.08.2000, n. 267, da € 25 a € 500.

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Qualora l'esercente dovesse trasgredire reiteratamente gli obblighi indicati e, comunque, dovesse essere

sanzionato per almeno tre volte per la violazione della presente ordinanza, potrà  essere sospeso o revocato, con apposito

provvedimento motivato, qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente potranno essere chiusi

i locali, senza che il titolare abbia titolo a indennità  o compensi di sorta , ai sensi dell'art. 39 del vigente

regolamento di Polizia Locale.



Il Comando di Polizia Municipale provvederà  ad effettuare capillari

servizi di vigilanza ed a redigere apposito report mensile sull'attività  svolta, report che sarà  trasmesso al locale

Ufficio Igiene Urbana e Servizi Ambientali per il controllo sul territorio.



Della presente Ordinanza,

verrà  data legale conoscenza a mezzo di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, e sul sito web del Ente

(www.comune.tricase.le.it), e idonea pubblicità  mediante affissione di pubblici manifesti.





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Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia.



La presente Ordinanza è notificata per l'esecuzione a:



- Comando P.M.

- Comando carabinieri

- Comando Guardia di Finanza

- Responsabile

Settore Ambiente

E perchè ne abbia conoscenza al Sig. Prefetto di Lecce



Dal Palazzo di

Città , lì 14/04/2010







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                                                                                                                                                       IL SINDACO

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                                                                                                                                         -Dott. Antonio Musarò-





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