DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 20134, N.17
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L'URP segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.89 del 28 giugno 2013, è stata pubblicata la legge regionale n.17 del 25 giugno 2013, recante:"Disposizioni in materia di beni culturali".
Tale legge disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di tutela e di
valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 della succitata legge regionale inerente alle funzioni e compiti dei comuni in materuia di beni culturali:
"Art. 8
Funzioni e compiti dei Comuni
1. I Comuni, primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale, operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Regione.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali secondo le modalità previste dagli atti di pianificazione e programmazione di cui al Titolo II. Essi provvedono:
a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti e ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;
b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;
c) per gli interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice, a espletare le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
d) ove interessati dalle aree di cui alla lettera c), a integrare la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme tecniche per la pianificazione del paesaggio), con la e) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;
f) alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;
g) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio;
h) alla conclusione, d'intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comuni si avvalgono di personale in possesso dei requisiti professionalizzanti indicati negli standard regionali, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza".