Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n.702 ed all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n.44, nonchè disposizioni
transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n.174.Decreto 5 agosto 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la...
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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010, è stato pubblicato il decreto 5 agosto 2010
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Copmpetitività del Turismo, riguardante
"Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui
alla legge 4 agosto 1955, n.702 ed all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n.44, nonchè disposizioni transitorie
per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n.174".
/>
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8 del suinidicato
decreto ministeriale:
"Art. 1
/>
Risorse finanziarie
1. Per l'anno 2010, nell'ambito del bilancio
del Dipartimento per 10 sviluppo e la competitivita' del turismo, sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:
/>
€ 2. 000.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702;
€ 500.000,00 per gli
interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174.
/>
Art. 2
Disciplina per l'attività di concessione dei
contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702
1. L'attività di concessione del
contributo dello Stato a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative
nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche a carattere nazionale o pluriregionale
disposto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni e integrazioni è disciplinata sulla base delle
disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il contributo di cui trattasi è disposto unicamente a favore degli
enti aventi diritto ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e della legge 22 febbraio 1982, n. 44, i quali dov ranno
avere la responsabilità amministrativa e contabile della manifestaizone e/o iniziativa.
/>
Art. 3
Modalità e termini di
presentazione delle istanze
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 i soggetti di cui
all'art. 1 che intendono essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702 e
successive modificazioni, nonchè dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, dovranno inviare la relativa istanza
alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del
turismo Ufficio per la valorizzazione del
patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi
Servizio VIl^ « Interventi e realizzazione progetti per il settore turistico ».
2. Le istanze dovranno essere
presentate secondo le cadenze sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o
iniziativa per cui viene richiesto il contributo:
15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi
nel
primo semestre dell'anno;
31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel
secondo semestre.
3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro i termini indicati ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
4. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere corredate
da apposita relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la
quale viene richiesto il contributo sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonchè ogni altro utile
elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e
finanziario. Unitamente alla istanza dovranno essere trasmessi un dettagliato programma di svolgimento della iniziativa
e/o manifestazione ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite.
5. Non sono ammesse a contributo le
manifestazioni e/o iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'ente promotore.
/>
6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.
/>
Art. 4
Valutazione
delle istanze
1. Le istanze presentate saranno sottoposte alla valutazione di una apposita
commissione tecnica nominata con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. La
commissione opera senza oneri a carico dell'amministrazione.
2. La commissione provvederà alla valutazione
delle pervenute, separatamente per le manifestazioni e/o iniziative svolgono nel primo semestre e quelle che si svolgono
nel semestre, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla criteri e parametri predeterminati.
3. Per
l'anno 2010 sono sottoposte a valutazione Ie iniziative e/o manifestazioni volte ad incentivare nuove offerte turistiche
concernenti:
1) turismo balneare, fluviale e dei laghi;
2) turismo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo;
3) turismo della natura e dei parchi;
4) turismo enogastronomico;
5) turismo
sportivo;
6) turismo giovanile;
7) turismo montano;
8) turismo religioso;
9)
turismo termale e del benessere;
10) turismo congressuale;
11) turismo legato alle tradizioni
popolari, al di fiyuro di quelle che comportino lo sfruttamento di animali.
Ad ognuna di tali iniziative è
attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30.
Sono inoltre attribuiti punteggi aggiuntivi alle
iniziative e/o manifestazioni:
b) organizzate in località che non hanno ancora conosciuto un consistente
sviluppo turistico, fino a punti 10;
c) che promuovono il Made in Italy e la tradizione locale, fino a punti
10;
d) che promuovono il rispetto e la tutela dell'ambiente e la creazione di un'Italia Animal Friendly, fino
a punti 10;
e) che favoriscono un turismo accessibile e sociale, fino a punti 10;
f) che presentano
alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o quanto alla tipologia dell'offerta proposta, fino a
punti 10;
g) che hanno carattere di novità e che non siano già state finanziate nei precedenti due anni, fino a
punti 10;
h) che favoriscono il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici, fino a punti 10.
/>
4. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di
iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello
universitario, verranno valutate con le medesime modalità , nell'ambito delIa stanziamento di 200.000,00 euro a valere
sulla somma di 2.000.000,00 euro di cui all'art. 1 del presente decreto, utilizzando per l'anno 2010 e seguenti
esclusivamente i seguenti criteri e parametri:
a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla
specificità delle attività svolte ed alla sua connessione con il
settore turistico, alla stabilità
organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25;
b) iniziative di
istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o quanto alla
tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 25;
c) adeguatezza del programma formativo rispetto alle diverse
qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di professionalità , fino a punti 25;
d) rispondenza al mercato
delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al miglioramento delle condizioni
occupazionali, fino a punti 25.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di applicazione, sono apportate le eventuali modifiche e/o integrazioni ai criteri e
parametri di valutazione delle istanze di cui ai precedenti commi 3 e 4 che si rendano necessarie in relazione alle
esigenze del settore.
Art. 5
Determinazione del contributo
1. L'entità del contributo da
assegnare sarà calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio
conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.
2. In ogni caso l'entità del contributo non potrà
comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore.
3. l'amministrazione
provvederà a comunicare all'ente che ha presentato l'istanza l'entità del contributo assegnato entro trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori della commissione relativi alla valutazione delle istanze di ciascun semestre.
/>
Art. 6
Liquidazione del contributo
1. La liquidazione del contributo assegnato, che avverrà a manifestazione
conclusa, verrà disposta previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti dovranno trasmettere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - Ufficio per la
valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi Servizio VIl^ «Interventi e
realizzazione progetti per il settore turistico » in duplice copia, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
precedente art. 5, comma 3:
a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione dalla quale risultino
documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno altresì essere forniti elementi
relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione
dovrà essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e
delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di
svolgimento della iniziativa e/o manifestazione dovrà essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una
pubblica autorità locale o mediante autocertificazione;
b) rendicontazione delle entrate (comprensive
anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione da parte delle regioni, dei
comuni e delle province, approvata con delibera della giunta o con determinazione dirigenziale;
c) per gli
altri enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali dovrà essere esibito il consuntivo della
manifestazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei
conti o dei sindaci, attestante la regolarità delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel
predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa;
/>
d) gli enti morali e le organizzazioni cooperative debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel
piano finanziario e nel consuntivo.
2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra
la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'amministrazione procederà ad una riduzione del contributo
assegnato.
3. l'amministrazione si riserva, in ogni caso, ulteriore documentazione che riterrà necessaria,
fermo restando che non sarà ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.
/>
Art. 7
Ripartizione del fondo
1. Con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, verrà definita, nell'ambito delle disponibilità stanziate in
bilancio per i contributi di cui trattasi, la quota destinata ai contributi per le iniziative e/o manifestazioni che si
svolgono nel primo semestre e quella destinata alle iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre,
tenendo a riferimento l'andamento storico e il numero delle domande pervenute alla predetta data.
/>
Art. 8
Norme transitorie per l'attività di
concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702
1. Per l'anno
2010 le istanze possono essere presentate, al fuori di cadenze semestrali, fino alla data del 31 dicembre e ammesse al
finanziamento anche le iniziative e/o manifestazioni già realizzate.
/>
Art. 9
Disciplina transitoria per l'attività di
concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174
1. Nelle more della
definizione di una nuova disciplina per l'attivita di concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174
le istanze presentate nell'anno 2010 saranno sottoposte alla valutazione di una apposita commissione tecnica nominata
con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. La commissione opera senza oneri a
carico dell'amministrazione.
2. La commissione provvederà alla valutazione delle istanze pervenute secondo le
modalità previste nella circolare 8 luglio 1987 n. 2/VI/Tur. Ai fini dell'assegnazione del contributo verrà attribuito a
ciascuna istanza un punteggio sulla base di quanto disposto all'art. 4, comma 3 del presente decreto.
3.
L'entità del contributo da assegnare sarà calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente
proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna istanza. In ogni caso l'entità del contributo assegnato a ciascuna
associazione, non potrà essere superiore a € 25.000,00 e non potrà eccedere il deficit risultante dal bilancio annuale.
4. Le associazioni che abbiano presentato nell'anno 2010 istanza per la concessione dei contributi di cui
trattasi in data antecedente alla data di pubblicazione del presente decreto possono integrare dette istanze con
ulteriore documentazione entro quarantacinque giorni dalla predetta data di pubblicazione.
Il presente decreto
sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione."