"Disposizioni relative agli Istituti di patronato e assistenza sociale."
Decreto 14 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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L'URP informa che nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010, è stato pubblicato il decreto 14 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Disposizioni relative agli Istituti di patronato e assistenza
sociale."
Per opportuna consocenza si trascrive di seguito il testo degli articoli 1
-2-3-4 del suindicato decreto ministeriale.
"
Art. 1
1. G1i istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare convenzioni per
svolgere attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica nei confronti delle pubbliche
amministrazioni in tutte le loro articolazioni e con gli organismi comunitari ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera
b), della legge 30 marzo 2001, n. 152. Le predette convenzioni devono essere svolte senza scopo di lucro con rimborso
delle spese effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 4, della citata legge n. 152/2001.
2. Le attività di cui
al precedente comma, prestate ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 152/2001, sono svolte a titolo
gratuito.
Art.
2
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono, altresì, attività di informazione,
consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori, delle
pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati ai sensi dell' art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n.
152.
2. Le attività di cui al precedente comma sono espletate gratuitamente nei confronti dei lavoratori e
sulla base di apposite tariffe emanate a norma del citato art. 10, comma 4, nei confronti delle pubbliche amministrazioni
e dei datori di lavoro privati.
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Art.
3
1. Ogni convenzione deve individuare i soggetti interessati, i loro ruoli, Ie attività oggetto delIa
convenzione, i tempi, Ie modalità di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione, i
criteri di computo del rimborso spese, anche attraverso un'analisi preventiva dei costi, e Ie relative modalità di
erogazione, i livelli di responsabilità e di garanzia nella svolgimento di tali attività .
2. Da parte degli
istituti di patronato e di assistenza sociale Ie convenzioni sono sottoscritte dal legale rappresentante o dai soggetti
individuati e autorizzati, attraverso procure speciali, sulla base delle rispettive norme statutarie.
3. I
criteri per definire e calcolare i rimborsi spese, da considerarsi contributi ai sensi dell'art. 18, delIa legge 30
marzo 2001, n. 152, devono essere determinati in relazione alIa tipologia ed aIle caratteristiche delle attività oggetto
delIa convenzione con riferimento a parametri e/o indicatori oggettivi, individuati dalle amministrazioni che propongono
la convenzione.
4. Le convenzioni con Ie pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari devono essere
stipulate nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa.
Non possono essere stipulate
convenzioni per svolgere attività di informazione, consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni già regolate dal
decreto 10 ottobre 2008, n. 193, del Ministero del lavoro, delIa salute e delle politiche sociali e relativi allegati.
Art. 4
1. Le
convenzioni stipulate devono essere trasmesse, a cura degli istituti di patronato e di assistenza sociale, alIa
competente Direzione provinciale del lavoro Servizio ispezione del lavoro, entro 30 giorni dalla data delIa stipula delIa
convenzione stessa.
2. Con riferimento ai principi delIa legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, Ie convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari sono pubbliche e chiunque
ha il diritto di prenderne visione."