Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici

Decreto - Legge 29 ottobre 2012, n.185

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L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del

30.10.2012, è stato pubblicato il decreto - legge 29 ottobre 2012, n.185, recante:"Disposizioni

urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
".


Per opportuna

conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1 e 2 del succitato decreto-

leggge:


 


                                     "Art. 1


1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale

n.223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31

maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è abrogato a decorrere dal

1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione

prima della deta di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla presetta data

ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si

provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri

derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13

milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:


a)

quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.


b) quanto a 7 milioni di euro per

l'anno 2013, e 13 milioni per l'anno 2014 e 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito

del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro

a decorrere dal 2014.


2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare

con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


3. I processi pendenti aventi ad oggetto la

restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile

prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n.152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari della Stato di cui al derceto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n.1032,    si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con

decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano

prive di

effetti.



                                                    Art.

2


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in

legge."

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