Documenti individuali per l'espatrio dei minori
Dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sui passaporto dei genitori.
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza si riporta di seguito il testo della Circolare n7 del 15
marzo 2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali Direzione Centrale per i
Servizi Demografici - inerente ai documenti individuali per l'espatrio dei
minori.
"Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno
2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto
essere iscritti suI passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della
disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano
rilasciati come documenti individuali.
In particolare, il citato Ministero ha chiesto il coinvolgimento anche
dei Comuni sotto il profilo dell'adozione di iniziative di divulgazione della informazione di cui sopra, attraverso gli
uffici aperti al pubblico o attraverso altre forme ritenute più opportune, al fine di evitare il verificarsi
di casi di respingimento presso le frontiere straniere.
Con l' occasione, si comunica altresi che il Ministero
della giustizia, su richiesta del Ministero degli affari esteri, ha chiarito che in sede di rilascio del passaporto, al
fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è
necessario, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi
affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l'assenso di entrambi i genitori.
Facendo seguito alIa
circolare di questa Direzione n. 15/2011, si rappresenta che tale indirizzo, alIa luce della sua ratio, trova
applicazione anche nel caso di rilascio ai minori di carta d'identità valida per l'espatrio.
In
proposito, il Ministero della giustizia ha infatti osservato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all'
espatrio (art.16 Cost.) si pone il limite della tutela dei minori (art.30 Cost.) quale prevalente esigenza di pubblico
interesse.
In relazione a quanto sopra si pregano codeste Prefetture di voler informare i Sigg. Sindaci del
contenuto della presente circolare.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.