Farmacie
Art. 32 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"
Dettagli della notizia
Per opportuna
conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 32 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011,
n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici".
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1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi
commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila
abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei
medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Con il medesimo
decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita' sui quali sono assicurate le
funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5,
nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di
garantire l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura
al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di
produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita' ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica
commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E' data facolta' alle
farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i
prodotti venduti, purche' gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti
gli acquirenti.