Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011.
circolare 11 novembre 2011, n.13, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
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L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n 48 del 27 febbraio 2012,
è stata pubblicata la circolare 11 novembre 2011, n.13, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle
economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art.61, comma 17, del decreto-legge n.112/2008 e
dell'art.16 del decreto-legge n.98/2011.
Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito
quasi integralmente il testo della circolare ministeriale in
parola.
"PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP ARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
CIRCOLARE 11 novembre 2011,
n.13
Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie
conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16
del decreto-legge n. 98/2011. (12A02146)
Premessa.
La vigente normativa
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche prevede che quota parte delle
eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione all'attuazione dei
processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione
integrativa e per attivare, tra l'altro, gli istituti premianti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n.
150/2009.
In effetti, in linea generale gli interventi normativi sulla spesa pubblica, nell'individuare
tipologie e misure dei risparmi da conseguire, consentono alle amministrazioni un ampio margine operativo, al fine di
incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa con modalita' di finanziamento virtuose, tramite
processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione della spesa, con l'obiettivo da un lato di
rafforzare la correlazione tra qualita' dei servizi e produttivita' e capacita' innovativa della prestazione
lavorativa, dall'altro di limitare gli effetti del contenimento delle risorse destinate all'impiego pubblico.
/>
La presente circolare e' pertanto finalizzata a richiamare l'attenzione sull'esigenza di un corretto e
tempestivo utilizzo delle opportunita' offerte dalla richiamata normativa, con particolare riferimento all'art. 61,
comma 17 del decreto-legge n. 112/2008 e all'art. 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Sono destinatari
della presente circolare le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ad
esclusione degli enti e delle amministrazioni indicate nelle diverse disposizioni normative.
Quadro normativo.
Si richiama, in sintesi, la principale normativa in materia.
L'art. 61, comma 17, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto
l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati
amministrativi e le maggiori entrate previste nella stesso decreto. La norma in parola prevede che una quota di detto
fondo puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa.
Si allega una tabella
riassuntiva delle misure di contenimento delle spese degli apparati amministrativi introdotte dalla norma in parola, in
relazione alle modifiche apportate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (All. 1).
La legge 22 dicembre
2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), ha, tra l'altro, disciplinato le modalita' contenute nel menzionato
art. 61, comma 17 del decreto-elgge n. 112/2008.
In particolare, l'art. 2, comma 32 di detta norma precisa
che a partire dal 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e'
corrisposto in base alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione lavorativa, anche
utilizzando le risorse di cui al richiamato art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008. Il comma 34 del medesimo
articolo prevede che puo' essere devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni una
quota parte delle risorse dei risparmi aggiuntivi rispetto a quelli gia' considerati per il miglioramento dei saldi di
finanza pubblica, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di
funzionamento. L'art. 2, comma 33 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le
modalita' di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa.
/>
A fini sopra indicati sono stati emanati i decreti ministeriali 23 dicembre 2009 e 28 dicembre 2010.
In
materia di premialita' si richiama, inoltre, l'Intesa del 4 febbraio 2011 che prevede che per l'applicazione
dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive
derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 del decreto-legge n. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008.
L'art. 16 del decreto-legge n. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede la possibilita' di
incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a
quelle previste dalla normativa vigente (v. supra) e da altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n.
98/2011.
Infine, si richiama l'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, in base al quale
nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini della differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19,
commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, possono essere utilizzate le eventuali
economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Indicazioni per l'applicazione del
decreto-legge n. 112/2008 e del decreto-legge n. 98/2011.
Risparmi destinabili alla contrattazione integrativa
ex decreto-legge n. 112/2008.
Come sopra gia' evidenziato, l'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto l'istituzione di un
apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amministrativi e le
maggiori entrate previste nella stesso decreto. La norma in parola prevede che una quota di detto fondo puo' essere
destinata, con le modalita' individuate nella legge 203/2008, al finanziamento della contrattazione integrativa.
/>
Le misure di spesa indicate nel menzionato art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008 hanno subito
rimodulazioni per effetto dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica) che ha operato la riduzione di alcuni costi sostenuti dalle
amministrazioni, quali ad esempio la partecipazioni agli organi collegiali, le indennita', compensi e gettoni di
presenza, spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.
Nella Tabella 1, si riassumono le misure di
contenimento delle spese degli apparati amministrativi introdotte dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n.
112/2008, in relazione alle modifiche apportate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010.
La terza colonna
della predetta Tabella indica sinteticamente le misure percentuali o assolute delle riduzioni di spesa e i correlati
risparmi che le amministrazioni devono versare, ai sensi del citato art. 61, comma 17 del decreto-legge n.
112/2008, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Detti risparmi, ai fini della
destinazione al finanziamento della contrattazione integrativa confluiscono nel fondo di cui al predetto decreto, ai fini
della successiva ripartizione alle amministrazioni, con le modalita' indicate nell'art. 2 comma 33 della legge
203/2008, e.
I risparmi conseguiti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli realizzati per effetto
dell'applicazione delle sopra richiamate norme, costituiscono economie aggiuntive che, per effetto dell'art. 16,
commi 4 e 5 del decreto-legge n. 98/2011 e nelle misure ivi indicate, possono essere destinati dalle stesse
amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa (v. infra).
Risparmi destinabili
alla contrattazione integrativa ex decreto-legge
n. 98/2011.
Come gia' evidenziato, l'art. 16
del decreto-legge n. 98/2011 prevede la possibilita' di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione
integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (v. supra) e da
altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 98/2011.
Nel merito, il comma 4 dell'art. 16 del
predetto decreto-legge n. 112/2008 prevede la facolta' per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare, per perseguire maggiori economie, «entro il 31 marzo di
ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi
compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone
giuridiche».
Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente
per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
Il
comma 5 dell'art. 16 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate a seguito
dell'attuazione dei predetti piani possono essere utilizzate annualmente, ai fini del miglioramento dei saldi di
finanza pubblica, nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
/>
La restante quota dei risparmi conseguiti e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del. bilancio dello Stato. Non devono provvedere al versamento
gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del
SSN.
Le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni interessate, accertano a consuntivo,
con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa
previste nei piani e i conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai
competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento della
funzione pubblica.
I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni
sindacali rappresentative.
La norma in parola precisa, come sopra anticipato, che le economie realizzate a
seguito dell'adozione dei piani triennali devono essere aggiuntive rispetto a quelle gia' previste dalla normativa
vigente (art. 61, comma 17 decreto-legge n. 112/2008) nonche' rispetto a quelle conseguibili in applicazione
dell'art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dallo stesso art. 16 del decreto
legge in commento.
Risorse derivanti dai risparmi conseguiti, destinabili alla contrattazione integrativa:
sintesi.
Sintetizzando quanto finora esposto, attualmente i fondi per la contrattazione integrativa possono
essere alimentati:
a) dalle risorse provenienti dall'applicazione dell'art. 61, comma 17 del decreto-
legge n. 112/2008, con le modalita' individuate nella legge 203/2008 (c.d. «dividendo
dell'efficienza»);
b) dal 50% delle economie conseguite per effetto dei piani triennali previsti dai
commi 4 e 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, finalizzati alla razionalizzazione e riqualificazione della
spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione, alla riduzione dei costi
della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone giuridiche, conseguibili in applicazione:
delle altre disposizioni del
medesimo art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa in
materia di pubblico impiego (es.: economie derivanti da processi di digitalizzazione, semplificazione delle procedure,
riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, ... );
dell'art. 12 del predetto decreto (Acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici);
c) dal 50% delle ulteriori economie conseguite
rispetto alle misure individuate nell'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008, come rimodulate dall'art. 6
del decreto-legge n. 78/2010 (v. comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011).
Si precisa che le
economie indicate nei punti b) e c), all'esito delle procedure di certificazione, sono immediatamente destinabili
dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa.
Con riferimento alle norme commentate,
le amministrazioni sono inviate ad avviare le necessarie valutazioni e i connessi adempimenti operativi per
l'individuazione dei necessari interventi di ristrutturazione/ottimizzazione organizzativa e di riqualificazione della
spesa, ai fini delle previsioni di cui al decreto-legge n. 112/2008 e per la predisposizione dei piani triennali previsti
dall'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 98/2011.
Si pone l'accento sull'importanza delle
indicazioni contenute nella presente circolare, al fine di coniugare virtuosamente i processi di riorganizzazione e
riqualificazione della spesa con le esigenze di incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, da
finalizzare all'attivazione delle politiche incentivanti e premiali.
Roma, 11 novembre 2011"
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