Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n.19(Norme per l'istituzione e la gestione della aree naturali protette nella Regione Puglia)e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20(Norme per la pianifi...
Legge regionale approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 13 ottobre 2009
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L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia nella seduta del 13 ottobre 2009,
con delibera n.229 , ha approvato la legge regionale:"Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n.19
(Norme per l'istituzione e la gestione della aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7
della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
".
L'articolo della suddetta legge così
recita:
"Art. 2
(Modifica all'articolo della legge regionale 7 ottobre
2009, n.20)
1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre
2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), le parole "a far data dal 1° luglio 2009" sono
soppresse".
In virtù di tale modifica l'articolo 7 della legge regionale 7
ottobre 2009, n.20 è il seguente:
" Art. 7
/>
(Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica)
/>
1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6
dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, è in capo alla Regione per:
/>
a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;
/>
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro
realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;
c) impianti di produzione di
energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre
agli interventi elencati all'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di
distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica
permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori
terra.
3. Nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall'articolo 146 del d.lgs.
42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r.
36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti
territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista
dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs.
42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
4. I Comuni con popolazione superiore a quindicimila
abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la
commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo
146 del d.lgs. 42/2004.
5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste
ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia
approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio
2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e
disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
/>
6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, con il supporto del Comitato
urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale). "