Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale.
Direttiva 30 ottobre 2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dettagli della notizia
L'URP rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n.286 del 6 dicembre 2008, è stata pubblicata la Direttiva 30 ottobre 2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avente ad oggetto."Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale."
La direttiva è stata emanata ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.
Riportiamo, per opportuna conoscenza, qui di seguito, i primi tre punti della suddetta direttiva.
"1. Finalità e obiettivi di intervento.
Salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti di cui al successivo punto 2; cio' attraverso l'attuazione di programmi di intervento volti al risanamento conservativo e recupero funzionale degli insediamenti stessi, alla tutela delle aree circostanti, alla preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, all'avvio e al recupero di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. Individuazione delle tipologie di architettura rurale.
Rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. In particolare, rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005, vale a dire:
gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole, nonchè le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e
3. Programmazione degli interventi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, individuano nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti di architettura rurale meritevoli di attenzione sulla base delle tipologie di cui al punto 2, e provvedono alla predisposizione di appositi programmi triennali, con la definizione delle forme di intervento e delle modalità di incentivazione atte a consentire la realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui al punto 1. "