Intesa con Conferenza Stato-Città  ed autonomie locali, cvoncernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali

Decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nella Gazzetta

Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2011, è stato pubblicato il decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno,

recante:"Intesa con Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della

misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle

missioni istituzionali".



Per opportuna conoscenza, si

trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5 del suindicato decreto

ministeriale.


 


            

;                    

             "Art.

1


                &nbs

p;                    

;       Oggetto




1. Le disposizioni del presente decreto

si applicano amministratori degli enti locali, di' cui all'art.77, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

che, in ragione proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le

funzioni pubbliche.

2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di' viaggio e di

soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente

decreto.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;       Art.

2


                &nbs

p;                    

; Rimborso delle spese di viaggio


1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo

del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di

viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni

autonomie locali.



/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;       Art.

3


                &nbs

p;                   Rimborso

delle spese di soggiorno


1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli

amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:



a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;

b) euro 160,00 per missioni fuori

sede che non superino 18 ore e che pre vedano un pernottamento;

c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata

non inferiore a 6 ore; 

d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno

60 Km dalla sede di appartenenza.

2. La durata delia missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

/>
3. 11 criterio delia distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), e' derogato in presenza di apposita

dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la

misura massima del rimborso e' pari ad euro 58.

4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.



5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo e' effettuata dal

dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata delia documentazione delle spese di viaggio e di

soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalita' delia missione.

6.

Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione

dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                 Art.

4


               Rinvio

all'autonomia normativa degli enti locali


1. Ferme restando le tipologie di missioni previste

dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio delia propria autonomia finanziaria, rideterminare in

riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art.

242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi

di cui all'art. 3.

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle

finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione delia misura del rimborso delle spese sostenute dagli

amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali."



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