"Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari"
Disegno di legge n.2/2010 del 19/01/2010 presentato dalla Giunta Regionale
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L'URP segnala che la Giunta Regionale della Puglia ha presentato, in data 19 gennaio 2010, il disegno di legge
n.2/2010, avente ad oggetto:"Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non
autosufficienti e loro nuclei familiari".
Il suddetto disegno
di legge è stato assegnato il 20 gennaio 2010, in sede referente, alla III Commissione (Servizi
Sociali).
Per opportuna conoscenza, si trascrivono di seguito gli articoli
2 e 3 del disegno di legge in parola, riguardanti rispettivamente Finalità e obiettivi e
Destinatari.
"Art. 2
(Finalità e obiettivi)
1. Il Fondo
regionale per la non autosufficienza è istituito con la finalità di incrementare il sistema di protezione sociale e di
cura per le persone non autosufficienti e dei relativi nuclei familiari, di cui alla l.r. n.19/2006 "Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", alla l.r.
n.23/2008 "Piano regionale di salute 2008 - 2010", sulla base dei principi generali di universalità del diritto
di accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso la
predisposizione di programmi assistenziali individualizzati e fondati su responsabilità
condivise.
2. Con l'istituzione del Fondo la Regione persegue i seguenti
obiettivi:
a) miglioramento della qualità , quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali a
favore delle persone non autosufficienti, e le loro famiglie;
b) realizzazione e potenziamento di un
sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità in coerenza con quanto previsto dal Piano
regionale di salute e del Piano Regionale delle Politiche Sociali;
c) promozione di percorsi
assistenziali che favoriscano la vita indipendente e la permanenza a domiclio delle persone non
autosufficienti.
Art. 3
(Destinatari)
1. Ai fini della presente legge si considerano non autosufficienti le persone che
hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale, intesa come abilità fisiche, psichiche, sensoriali,
cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto
determinante di altre persone. La perdita di autonomia può essere correlata all'età , a malattie neurodegenerative e
altre patologie croniche gravemente invalidanti, a handicap fisici e psico-sensoriali, a eventi traumatici che abbiano
causato menomazioni singoile o plurime.
2. la Giunta Regionale con propri
provvvedimenti di approvazione di programmi di attività può integrare o modificare la definizione di non autosufficienza
di cui al precedente comma 1, al fine di raccordare la definizione medesima con la eventuale evoluzione registrata nella
normativa comunitaria e nazionale.
3. La condizione di non autosufficienza viene
accertata dalle Unità di Valutazione Multidimensionale di ciascun distretto sociosanitario cometente, a seguito di
valutazione multidimensionale, secondo le modalità e i criteri precisati nel successivo art.
4.
4. Sono destinari delle prestazioni erogate a carico del Fondo le persone non
autosufficienti, nate ovvero residenti in Puglia da almeno un anno, e ivi stabilmente domiciliate, per le quali siano
accertate gravi condizioni di non autosufficienza secondo quanto previsto al comma 2 del presente
articolo."