Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Art. 14 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 14

del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita,

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"):







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nbsp;         Istituzione del tributo comunale

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sui rifiuti e sui servizi



1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in

tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa

dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione

tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili

assoggettabili al tributo.

3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui

all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo e'

dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta'

tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di

utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto

dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel

caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e'

responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree

scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il

tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione

tributaria.

9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per

unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati

con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,

n. 138. Per gli immobili gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le

superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della

toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento

del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino,

negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari

catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la

planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza

di riferimento. Per le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella

calpestabile.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella

parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto

trattamento in conformita' alla normativa vigente.

11. La tariffa e' composta da una quota determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al

servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la

determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere

dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal

1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente

comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla

tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro

per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi

indivisibili dei comuni, i quali possono, con

deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche

graduandola in ragione della

tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

13-bis. A

decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come

determinato ai sensi dell'articolo 13 del

medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della

Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma

13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme

residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e

Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del

predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di

cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo

pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il

servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31

dicembre 2007, n. 248,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il

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tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni

tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

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b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali,

diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

/>
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;



e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il

tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale,

in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

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17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze

domestiche.

18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di

rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale puo'

deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e

la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale

si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della

tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in

grave

violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o

per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita'

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15

a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per

l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attivita' con

omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la

disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive

di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si

formano, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' vienesvolta;

/>
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamentodel tributo.

23. Il consiglio comunale

deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, in conformita' al piano finanziario del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.

24. Per il servizio di gestione dei

rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od

aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione del tributo, in

base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183

giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

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26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le

modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta

municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di

entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto

compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. E'

fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504. Il tributo

provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura

percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

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29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio

pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del

tributo.

30. Il costo del servizio (( da coprire con la tariffa di cui al comma 29 )) e' determinato sulla

base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa (( di cui al comma 29 )) e'

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui

al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura

dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (( determinata )) ai sensi del comma 13.

33. I soggetti

passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in

relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a

tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo'essere presentata anche da uno solo

degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per

gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati (( da cui consegua un diverso

ammontare )) del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel

regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per

l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali,

scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di

pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno diciascun anno.

36.

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita'

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i  provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'

la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del

corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente,

richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e

diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e

con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro

impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui

all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante

dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di

omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non

versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per

cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o

infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si

applica la sanzione da euro 100 a

euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad

un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento

del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare

con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

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45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale (( sui

rifiuti e sui servizi )), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27

dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei

rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei

bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti

assimilati » fino a « la predetta

tariffazione ».

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato,

con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo."







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