"Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso".
Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 17
Dettagli della notizia
L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 113 del 19 luglio 2011, è stata pubblicata la legge regionale 15 luglio 2011, n.17,
recante:“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo
diffuso”.
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito
il testo degli articoli 1, 2,3 e 4 della succitata legge
regionale.
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; "Art.1
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Finalità della legge
1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di
permanenza rivolto a una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti e
al fine di un maggiore sviluppo basato sulla riqualificazione urbana tesa al recupero del patrimonio edilizio e alla
valorizzazione della tradizione dell’ospitalità e a integrazione dell’articolo 3 (Destinatari) della
legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio
1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni
senza scopo di lucro) e successive modifiche ed integrazioni, individua la struttura ricettiva denominata “albergo
diffuso” e
ne disciplina l’attività.
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p; Art.2
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Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso
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1. Si definisce albergo diffuso una struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione
unitaria, situata nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile principale nel quale sono
centralizzati i servizi comuni e da unità abitative dislocate
anche in edifici diversi vicini tra loro.
2. L’albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.
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3. La Regione incentiva la realizzazione degli alberghi diffusi nei centri storici e nei borghi rurali.
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p; Art.3
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bsp; Procedure
1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi
sono quelle rivenienti dalla l.r. 11/1999 e successive modifiche e integrazioni, per le parti applicabili.
2.
Il divieto di cessione di case e appartamenti per vacanze per meno di sette giorni, di cui al comma 4 dell’articolo
41(Definizione) della l. r. 11/1999, non si applica alle strutture ricettive di cui alla presente legge.
3. La
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro centoventi giorni il regolamento attuativo
dell’albergo diffuso.
4. Il regolamento attuativo specifica, tra l’altro, le modalità e le
caratteristiche che definiscono l’albergo diffuso in relazione al centro storico e al borgo rurale, nonché
alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.
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p; Art. 4
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nbsp; Norme finanziarie e finali
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1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio
regionale."