L.R. 11/2003 e R.R. 11/2004: Adempimenti in materia di orari e deroghe domenicali e festive in applicazione dell'articolo 35, comma 6, L.111/2011.
Deliberazione della Giunta Regionale10 ottobre 2011, n. 2215
Dettagli della notizia
L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 26 ottobre 2011,
è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2011, n.2215, con oggetto:"L.R.
11/2003 e R.R. 11/2004: Adempimenti in materia di orari e deroghe domenicali e festive in applicazione
dell’articolo 35, comma 6, L.111/2011."
"La materia
del commercio nella regione Puglia è disciplinata dalla l.r. 1° agosto 2003, n. 11 s.m.i. “Nuova
disciplina del commercio”, approvata ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione che assegna alle regioni la
competenza esclusiva in materia.
Come è noto lo Stato, prima della riforma costituzionale, ha
disciplinato il commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come decreto Bersani, che ha introdotto norme di
semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative.
La l.r.11/2003,
riformando completamente la materia, ha recepito tutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni
aspetti, ha esteso le facilitazioni di accesso alle attività, le semplificazioni procedurali, la
deregolamentazione delle attività commerciali.
Anche in materia di orari e di deroghe
domenicali e festive la legge regionale ha introdotto rilevanti novità tese non solo a consentire alle
amministrazioni comunali di governare il territorio tenendo conto delle specificità del territorio, degli usi e
delle tradizioni locali, ma anche finalizzata a responsabilizzare il ruolo delle parti sociali imponendo procedure di
concertazione con il partenariato, anche a tutela dei diritti dei lavoratori.
L’articolo 18 della
l.r.11/2003, così come modificato dalla l.r. 5/2008, detta disposizioni generali in materia di orari di apertura e
chiusura, stabilendo limiti e vincoli che, nel rispetto delle esigenze dell’utenza, delle peculiarità del
territorio e tenendo conto degli eventi che possono determinarsi localmente,
possono essere completamente
derogati attraverso specifiche procedure di consultazione e concertazione.
La norma regionale, pertanto,
è complessa ed articolata e prevede che non solo i comuni turistici e le città d’arte possano
avvalersi della deroga totale, ma anche tutti i comuni non turistici ad essi limitrofi se tale scelta viene effettuata in
sede di concertazione.
Si deve precisare, infine, che la l.r. 10/2009 ha aggiunto all’articolo 18 in
questione il comma 8 octies che consente a qualsiasi comune della Puglia di derogare a tutti i vincoli imposti dalla
legge sottoscrivendo accordi specifici con il partenariato e ciò sempre al fine di recuperare il giusto equilibrio
tra le esigenze dei consumatori, degli esercenti e dei lavoratori.
La Regione Puglia ha partecipato ad incontri
specifici sull’argomento sia a livello di coordinamento interregionale sia presso il Ministero dello Sviluppo
Economico al fine di concordare una lettura omogenea e coerente delle nuove disposizioni. Ad oggi, pur mancando un
orientamento ministeriale espresso, è possibile affermare che la norma statale, intervenendo in materia di
concorrenza, ha una portata generale e trasversale e che spetta alle regioni la verifica che la normativa vigente non
determini un vulnus alla concorrenza ed estenda le possibilità di apertura a tutte le tipologie di
commercio.
In data 29 settembre u.s. sull’argomento si è tenuto un incontro con le parti
sociali e con l’ANCI che hanno rappresentato la necessità di aprire un tavolo di confronto
sull’argomento, concordando sull’opportunità di continuare ad applicare la normativa regionale vigente
fino al 31/12/2011.
Sulla base di tutto quanto sopra riportato, in relazione a quanto disposto
dall’articolo 35, comma 6, della L. 15 luglio 2011, n. 111, si propone di dare ai Comuni della Puglia
l’indicazione operativa di continuare ad applicare la normativa regionale vigente nelle more
dell’approvazione della legge regionale di adeguamento prevista dal comma 7 dell’articolo 35 della l.
111/2011 e comunque fino 31/12/2011."