Legge di contabilità e finanza pubblica
Legge 31 dicembre 2009 n.196
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L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 2009, Supp. Ordinario n.245, è stata pubblicata
la legge 31 dicembre 2009, n.196, avente ad oggetto:"Legge di contabilità e finanza
pubblica".
Si riportano di seguito gli articoli 8 e 13 della sopraindicata
legge.
"Art. 8
(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)
1. Le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e
pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo
10.
2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità
interno, caratterizzato da stabilità , coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale
degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori,
stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi distintiamente per regioni, province
e comuni.
3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui
all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n.42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica", vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare
nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categortia di
appartenenza.
4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di
stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle
province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica
amministrazione."
"Art.13
/>
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonchè per acquisire gli elementi informativi necessari
per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca
dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni
pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli
relativi alle operazioni gestionali, nonchè tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di
accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è
individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della
banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati
sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle
attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n.42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della
presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al
consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n.307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui
al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla
realizzazione della banca dati. "