Legge regionale 4/12/2006 n. 33 art. 6 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1167 dell'11 luglio 2007 - Modalità di funzionamento della Consulta regionale dello Sport
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1874 del 6.8.2010
Dettagli della notizia
L?URP segnala che la Giunta Regionale nella seduta del 6 agosto 2010, ha adottato la
delibera n.1874, recante:"Legge regionale 4/12/2006 n. 33 art. 6 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1167
dell'11 luglio 2007 - Modalità di funzionamento della Consulta regionale dello Sport".
Si
trascrive di seguito il testo del Regolamento relativo alle modalità di funzionamento della Consulta regionale
dello Sport (comma 5, art. 6, legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33), allegato alla suddetta deliberazione di
Giunta Regionale
Art. 1
/>
Costituzione e sede
1. La Consulta regionale dello Sport (d'ora in poi
Consulta) è istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello
sport per tutti" ed è costituita giusto atto dirigenziale n. 186 del 5 maggio 2008 e successive modifiche e/o
integrazioni.
2. La Consulta ha sede tecnica presso l'Assessorato regionale alle Risorse Umane,
Semplificazione e Sport.
Art. 2
/>
Convocazione
1. La Consulta è convocata dal Presidente pro-tempore
mediante comunicazione da inviarsi ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
2.
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale
documentazione, la sede della riunione, l'orario della prima e seconda convocazione.
/>
Art. 3
Funzionamento
1. La Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei
componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.
2. La Consulta si riunisce almeno
quattro volte l'anno per iniziativa della Presidenza ovvero in caso di richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
/>
3. La richiesta avanzata al Presidente da 1/3 dei componenti deve essere inoltrata per iscritto, con la
precisazione degli argomenti per i quali si richiede la convocazione.
4. Il Presidente provvede entro il
termine di quindici giorni.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal
Dirigente del Servizio Sport per Tutti.
6. Il Segretario della Consulta cura la redazione degli avvisi di
convocazione, verbalizza i lavori, cura i rapporti con la stampa, adempie ad ogni altra necessità funzionale
dell'organismo.
7. La Consulta esprime la sua volontà nell'ambito delle prerogative stabilite dalla legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33, con decisioni da assumere con il metodo democratico della votazione a maggioranza.
/>
Art. 4
/>
Riunione
1. All'inizio della riunione viene letto ed
approvato il verbale della seduta precedente.
2. Ciascun componente può chiedere al Presidente la rettifica
della verbalizzazione di propri interventi o voti; in caso di diniego, l'interessato ha facoltà di fare inserire nel
verbale una propria dichiarazione di dissenso.
3. I componenti della Consulta non possono farsi delegare.
/>
Art. 5
Commissioni di studio
1. La Consulta ha la facoltà di costituire al suo interno commissioni o gruppi di lavoro
con compiti di studio per l'esame e l'istruzione di singoli temi, fissandone le modalità di funzionamento.
2.
La Consulta si avvale delle risultanze delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della l.r. n. 33/06.
/>
Art. 6
/>
Modifiche
1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente
regolamento, proposte da ogni componente che le illustra, sono discusse nelle sedute successive ed approvate dai 2/3 dei
presenti alla seduta.
Art. 7
/>
Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento,
si rinvia, per analogia, alle norme del Regolamento del Consiglio regionale della Puglia.