Legge Regionale "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio"

Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 3 giugno 2008

Dettagli della notizia

L'URP del Comune di Tricase informa che il Consiglio Regionale della Puglia nella seduta del 3.6.2008, ha approvato la legge regionale recante:"Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio".


La legge regionale in parola si compone dei seguenti 17 articoli:


Articolo 1 - (Principi)


Articolo2 - (Finalità)


Articolo 3 - (Definizioni)


Articolo4 - (Obiettivi)


Articolo 5 - (Procedure concorsuali)


Articolo 6 - (Concorsi di idee)


Articolo 7 - (Concorsi di progettazione)


Articolo 8 - (Concorsi di progettazione banditi da privati)


Articolo 9 - (Incentivi per i concorsi di progettazione)


Articolo 10 - (Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati)


Articolo 11 - (Opere d'arte negli edifici pubblici e privati)


Articolo 12 - (Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea)


Articolo 13 - (Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico)


Articolo 14 - (Conferenza per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito)


Articolo 15 - ("Premio Apulia" per opere di architettura contemporanea)


Articolo 16 - (Regolamento)


Articolo 17 - (Norma finanziaria).


La legge regionale suddetta non è stata ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su