Legge regionale:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)"
Approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 23.11.2010
Dettagli della notizia
L'URP informa che il
Consiglio Regionale della Puglia ha approvato, nella seduta del 23 novembre 2010, la legge regionale
recante:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 (Norme di prima applicazione
dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)
", il cui testo, per opportuna conoscenza, si trascrive di
seguito.
&
nbsp; &n
bsp; Art. 1
Modiflca all'articolo 2 della legge regionale 11
febbraio 2002, n. 1
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio
2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, riguardanti il riordino del
sistema turistico pugliese), Ie parole: "e dell'UNCEM" sono soppresse.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 2
Modifica
all'articolo 6 delIa l.r. 1/2002 - Organizzazione dell'ARET
1. Il comma
4 dell'articolo 6 della l.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"4. L'organizzazione, il
funzionamento e la contabilità dell'ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dalla Giunta regionale
sentita la Commissione competente, su proposta dell' Assessore al turismo. Il regolamento definisce Ie norme di
contabilità dell' ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale." .
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 3
Modifiche all 'arlicolo 7 della l.r.1/2002 - Compiti dell
'ARET
1. L' ARET, che assume la denominazione di
"Pugliapromozione", è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di
promozione dell'immagine unitaria delia Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli
enti locali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori dell'accoglienza e dell'ospitalità. Ferme
restando Ie funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali,
regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in
qualità di strumento operativo delle politiche
regionali:
a) promuove la conoscenza e
I'attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone Ie eccellenze;
b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione
favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell 'ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al
fine di contrastare iI lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con iI sistema della formazione professionale e
con Ie università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli
addetti del settore;
c) promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia,
favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e
privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove inoltre I'incontro fra il sistema di offerta regionale e i
mediatori dei flussi internazionali di turismo;
d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow,
giovanile, nonchè di quello sociale e la valorizzazione degli indotti connessi;
e) sviluppa e coordina
gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio
culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell'intero territorio regionale;
f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e
privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonchè progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori
per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio;
/>
g) favorisce la diffusione di un'ampia cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la
popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta
direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle
condizioni personali;
h) promuove la cultura delia tutela dei diritti del turista consumatore;
i)
assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle
iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;
/>
j) esercita Ie funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT)
assicurandone I'articolazione organizzativa e I'efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete
degli lAT, anche nel loro raccordo con Ie pro loco;
k) collabora con il sistema delle camere di commercio e, ai
fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può avvalersi della collaborazione di istituzioni
universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate;
I) svolge ogni
altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 4
Illustrazione al Consiglio regionale
del piano annuale degli interventi affidati a Pugliapromozione
1. L' Assessore al turismo
illustra annualmente al Consiglio regionale il piano annuale degli interventi della promozione turistica la cui
realizzazione è affidata a Pugliapromozione.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 5
Modifica all' articolo 8 delia I.r. 1/2002 - Comitato
tecnico-consullivo
1. AII'articolo 8 della I.r. 1/2002 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1 bis. II Direttore generale è affiancato da un Comitato tecnico-consultivo
composto da sei esperti di accertata competenza nei settori della promozione turistica e del marketing territoriale e
nominato dalla Giunta regionale, sentite Ie Amministrazioni provinciali, con il compito di valorizzare e integrare Ie
competenze necessarie a promuovere l'immagine dei diversi territori della Puglia. Le funzioni specifiche e
I'organizzazione di tale organo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 2010,
n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono indicati nel regolamento di cui
all'articolo 6, comma 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute".
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 6
Modifica all'articolo 9 della l.r. 112002 -
Il Direttore generale di Pugliapromozione
1. II comma 1 dell'articolo 9 delIa l.r.
1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. II Direttore generale di Pugliapromozione è
nominato dal Presidente della Regione Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale. II Direttore è
scelto a seguito di procedura di evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una
esperienza almeno triennale, in enti pubblici e/o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento,
organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella
realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere I'attrattività territoriale, anche in una proiezione
di carattere internazionale. E' richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza
almeno triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate dall'Unione europea, la
conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese.".
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 7
/>
Modifiche all 'articolo 13 della I.r. 1/2002
1. All' articolo 13 della l.r. 1/2002 sono
apportate Ie seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis.
In riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma I, lettera d) e dall'articolo 5, comma 2, lettera c), la Giunta
regionale adotta apposite linee-guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali
degli uffici IAT ";
b) il comma 5 è soppresso.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 8
Modifica
all 'articolo 14 della l.r. 1/2002 - Assegnazione beni all 'ARET
1. Al comma 2 dell
'articolo 14 della l.r. 12002 Ie parole: "residuati alla liquidazione" sono soppresse.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 9
/>
Proroga commissari
e collegi dei revisori APT
1. I commissari e i collegi dei revisori delle APT di Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 31 ottobre 2010 a norma dell 'articolo 6 delIa legge regionale 2
agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2010),
rimangono in carica nelle loro funzioni fino alla nomina del Direttore generale di Pugliapromozione.
/>
&nb
sp; Art. 10
Disposizioni finali
1. All 'avvio dell 'Agenzia di Pugliapromozione, in
relazione alle procedure in atto riguardanti costituzione e riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL) di cui
all'articolo 5, la Giunta regionale può valutare e disporre il conferimento di funzioni in tema di turismo agli
stessi STL, sentito il partenariato istituzionale e sociale.
2. La direzione dell' Area competente
dispone I'aggiornamento delle richieste presentate ai sensi degli articoli. 11 e 17 del regolamento regionale 9 marzo
2009, n. 4, secondo criteri all'uopo individuati che tengano conto di quanto indicato al comma 1.
&nb
sp; &nbs
p; Art.
11
&
nbsp; &n
bsp; Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte
con lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 4310, denominato "Istituzione, funzionamento e organi
dell'Agenzia Pugliapromozione. Spese correnti e attività di liquidazione APT, compresi gli oneri derivanti dal
trasferimento del personale", dell'upb 4.5.2 "Promozione del settore turistico" del bilancio di
previsione 2010 e successive variazioni."