Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi
Art.26 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.26 del decreto - legge 24 gennaio 2012,
n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della
competitività"):
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p; Art. 26
Misure in favore della
concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero
degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: ‹‹a)organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri
rifiuti di imballaggio››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo , le parole
‹‹ sulla base dei››, sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti
i››
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate
dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le
norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
presente articolo, le attivita' di cui al
comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei
poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella
presente norma. ››
3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3,
lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale di
imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli
obiettivi di cui all'art. 220››
b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso
c)
all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti:
«da 10.000 a 60.000 euro»