Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

Art.26 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.26 del decreto - legge 24 gennaio 2012,

n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della

competitività"):









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p;            Art. 26

Misure in favore della

concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero

degli imballaggi



1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) al comma 3, la lettera a) e'

sostituita dalla seguente: ‹‹a)organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri

rifiuti di imballaggio››;

2) al comma 5,

2.1) al sesto periodo , le parole

‹‹ sulla base dei››, sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti

i››

2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate

dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla

disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le

norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del

presente articolo, le attivita' di cui al

comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei

poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella

presente norma. ››

3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3,

lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale di

imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli

obiettivi di cui all'art. 220››

b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso

c)

all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti:

«da 10.000 a 60.000 euro»





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