Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

Art.14 del del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 22.08.13
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63

Dettagli della notizia


Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.



 



                             Art. 14



Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale



1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero

all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio

di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale

della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al cittadino una casella di

posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di

domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal

medesimo cittadino. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui

al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio

digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce,

a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale

rilasciato dall'Agenzia delle entrate».

1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite

le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti

a mezzo fax".

1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.

L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi

del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)".

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

 


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