Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Art.14 del del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
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Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.
Art. 14
Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:
«3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero
all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio
di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al cittadino una casella di
posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di
domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal
medesimo cittadino. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui
al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio
digitale all'atto di richiesta del documento unificato.
3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce,
a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale
rilasciato dall'Agenzia delle entrate».
1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite
le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti
a mezzo fax".
1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi
del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)".
2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."