Misure urgenti in materia di protezione del virus influenzale A (H1N1)

Ordinanza 30 settembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dettagli della notizia

L'URP  rende noto

che nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2009, è stata pubblicata l'ordinanza 30 settembre 2009 del Ministero

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Misure urgenti in materia di

protezione del virus influenzale A (H1N1)",
in vigore già da

ieri.



Per opportuna conoscenza, si trascrivono di seguito gli articoli 1, 2 e 3

della suddetta ordinanza.


                                         "  Art. 1.


1. Ad

integrazione dell'art. 6 del1'ordinanza dell'11 settembre 2009, la co-somministrazione del vaccino contro l'influenza

da virus AH1N1v  con il vaccino dell'influenza stagionale può essere praticata ma deve essere eseguita con

l'inoculazione dei due vaccini in arti differenti. Per ovviare al possibile effetto sommatorio delle reazioni avverse,

in risposta alla co-somministrazione dei due vaccini, si deve ricorrere alla somministrazione di vaccino contro

l'influenza stagionale non adiuvato.



                                           

Art. 2.


1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 11 settembre 2009 è sostituito dal seguente:

/>
«1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(HINI) è offerta, a partire dal momento delIa effettiva

disponibilità del vaccino, aIle seguenti categorie di persone elencate in ordine di priorità:

a) personale

sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e delIa protezione civile; personale del corpo

nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno; personale delle forze armate; personale che assicura i

servizi pubblici essenziali di cui alIa legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni secondo piani di

continuità predisposti dai datori di lavoro o per i soggetti autonomi dalle amministrazioni competenti; donatori di

sangue periodici;

b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che hanno partorito da meno di

6 mesi o, in loro assenza, la persona che assiste il bambino in maniera continuativa;

c) portatori di almeno

una delle condizioni di rischio, di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009, nonchè i soggetti fino

a 24 mesi nati gravemente pretermine;

d) bambini di età superiore a 6 mesi che frequentano l'asilo nido;

minori che vivono in comunità o istituzionalizzati;

e) persone di età compresa tra piu' di 6 mesi e 17 anni,

non incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti delIa scheda tecnica autorizzativa dell'EMEA;

/>
f) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti».

2. Prima di procedere alIa vaccinazione

di cui al comma 1, dovrà essere fornita una corretta informazione da parte degli operatori sanitari addetti aIle

vaccinazioni sulle conoscenze disponibili, nonchè dovrà essere acquisito il consenso informato per iscritto da parte

degli interessati.

3. L'uso degli inibitori delle neuraminidasi nei bambini e adolescenti deve essere limitato

esclusivamente:

1) ai bambini con sintomi influenzali appartenenti ai gruppi a rischio per gravi complicanze

(con alterazioni funzionali o strutturali dell'apparato respiratorio, ad esempio i nati gravemente pretermine, i bronco

displasici, gli affetti da fibrosi cistica, o da condizioni che determinano una alterazione grave delIa ventilazione,

ecc.), con patologie croniche (ad esempio malattie croniche polmonari [incluse l'iperreattività bronchiaIe grave e

l'asma in trattamento], cardiache, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari, metaboliche [compreso il diabete),

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita o acquisita (HIV),

malformazioni congenite, paralisi cerebrali, ecc.);

2) ai bambini senza fattori di rischio, ma ricoverati in

ospedale per sintomi gravi attribuibili alIa infezione con virus H1N1 (dispnea, ipossia, alterazioni del sensorio);

/>
3) per la chemioprofilassi, ai bambini a rischio di gravi complicanze, sopra indicate, non vaccinati, che abbiano

avuto stretti contatti con persone infette.



                                                  Art. 3.




/>
1. L'utilizzo dei farmaci antivirali in gravidanza deve essere limitato ai casi di donne che presentino

malattie croniche preesistenti alIa gravidanza, nonchè ai casi di malattia influenzale con decorso complicato. In questi

casi il trattamento può essere effettuato anche nel I trimestre, nel più breve tempo possibile dall'insorgere dei

sintomi.



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