Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica.
Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 12
Dettagli della notizia
L'URP rende noto che nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 27 del 10 febbraio 2010, è stato pubblicato il Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 12,
recante:" Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza
tecnica."
Così recita l'articolo 1 del Regolamento Regionale
n.12/2010:
"Art. 1
/>
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina le
modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica in applicazione di quanto previsto dall'art.
2, comma 1, lettera g) della legge regionale 1 ° agosto 2003, n. 11, come modificata dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5,
d'ora innanzi, per brevità , citata nel testo come "legge".
2. Ai sensi dell'art. 22 della
legge la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione allo scopo di
facilitare il rapporto con le imprese utenti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di
stimolare:
a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di
ammodernamento della rete distributiva;
b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le
certificazioni di qualità ;
c) l'elevazione del livello tecnologico;
d) la semplificazione del
rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese. "
I Centri possono essere
promossi e costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore commercio a livello provinciale purchè aventi sede legale nel territorio regionale:
2. Le
associazioni di categoria, di cui sopra, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza
tecnica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere presenti nel consiglio della
CCIAA con propri consiglieri in rappresentanza del commercio. La presenza deve risultare dal decreto di assegnazione di
cui alla legge 580/93 per i rappresentanti del settore commercio;
b) dimostrare di rappresentare non meno del
10% delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di Unioncamere dell'ultimo anno disponibili. La consistenza
delle imprese rappresentate viene dimostrata attraverso una delle seguenti modalità :
- attestazione dell'INPS
riportante il numero delle imprese del commercio associate alla organizzazione richiedente;
- attestazione di
un Ente Bilaterale di settore
I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere
dimostrati con riferimento alla provincia o alle province in cui il centro intende svolgere l'attività .
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Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:
a) Camere di Commercio
b) gli enti e
le società di formazione professionale;
c) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
d) gli enti
pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
/>
e) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
f) gli istituti di credito e
le società finanziarie;
g) enti bilaterali settoriali.
Le attività per
cui possono essere richieste le autorizzazioni regionali sono le seguenti:
a) Attività di assistenza tecnica e
consulenza, attraverso sistemi e pratiche di affiancamento aziendale;
b) Avvalimento.
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L'attività di assistenza tecnica e consulenza da esercitarsi attraverso sistemi e pratiche di affiancamento
aziendale, comprende:
1) diffusione, innovazione tecnologica ed organizzativa
2) gestione economica e
finanziaria;
3) accesso agli strumenti di finanza agevolata;
4) adempimenti amministrativi;
/>
5) sicurezza e tutela dei consumatori;
6) igiene e sicurezza sul lavoro;
7) certificazione di
qualità ;
8) commercio elettronico;
9) internazionalizzazione;
10) cooperazione ed
integrazione.
L'attività di avvalimento comprende:
1) pratiche amministrative;
/>
2) finanza agevolata;
3) creazione d'impresa;
4) studi e ricerche.
Per
saperne di più al riguardo consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 10 febbraio 2010.
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