Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Articolo 28 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
dell'articolo 28 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo"):
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nbsp; Art. 28
Modifiche
relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al
deposito temporaneo
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1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuati
percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da
elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in
deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice
civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1,
lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono
soci».