Monitoraggio del patto di stabilità per l'anno 2008 per gli enti locali: articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come sostituito dall'articolo 1, comma 379, lettera h),della legge 24 dicembre 2007, n.244

Decreto 17 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dettagli della notizia

L'URP 

segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2009, è stato pubblicato il decreto 17 dicembre 2008 del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto:"Monitoraggio del patto di stabilità per l'anno

2008 per gli enti locali: articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come sostituito dall'articolo 1,

comma 379, lettera h),della legge 24 dicembre 2007, n.244".


L'articolo unico del suddetto decreto

così recita:


"1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni per il

monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008, di cui all'art. 1. comma 685, della legge 27 dicembre

2006, n.296, come sostituito dall'articolo 1, comma 379, lettera h) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le

modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con

riferimento a ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel

sito www.patttostabilita.rgs.tesoro.it 

"


Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su