Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b).
Regolamento Regionale 18 aprile 2012,n. 8
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L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 20.4.2012, è
stato pubblicato il regolamento regionale 18 aprile 2012, n.8, recante: "Norme e misure per il riutilizzo
delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1,
lettera b)".
Finalità del regolamento sono: favorire il riciclo dell’acqua
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e il riutilizzo di acque reflue depurate e consentire un consumo idrico sostenibile.
Gli obiettivi di
qualità a cui mira il regolamento sono:
a) tutela qualitativa e quantitativa delle risorse
idriche;
b) riduzione dei prelievi dalle acque superficiali e sotterranee;
c) riduzione degli
impatti sui corpi idrici recettori.
L'articolo 6 del regolamento stabilisce le seguenti
destinazioni d'uso ammissbili delle acque reflue recuperate:
"a) Ambientale:
l’impiego di acqua reflua recuperata come acqua di alimentazione per il ripristino o il miglioramento degli
equilibri idrici delle aree umide e per l’incremento della biodiversità degli habitat naturali;
b) Irriguo: l’impiego di acqua reflua recuperata per l’irrigazione di colture destinate
sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per
l’irrigazione di aree destinate al verde pubblico o ad attività ricreative o sportive;
c)
Civile: l’impiego di acqua reflua recuperata per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per
l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di
adduzione, separate da quelle delle acque potabili, destinate al lavaggio ed irrigazione di aree verdi
private ed allo scarico dei servizi igienici negli edifici ad usi civile;
d) Industriale: l’impiego
di acqua reflua recuperata come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei
processi industriali, con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue
recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici."