Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse
Legge Regionale n.5 del 25.2.2010 approvata dal Consiglio Regionale l'8 febbraio 2010
Dettagli della notizia
L'URP rende noto che il Consiglio Regionale
della Puglia ha approvato, nella seduta dell'8 febbraio 2010, con propria delibera n.256, la legge
regionale recante:"Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse", il cui testo
si trascrive di seguito per opportuna conoscenza.
"Il Consiglio regionale
ha
approvato la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di demanio regionale
/>
Art. 1
Modifica all'articolo 18 della legge regionale
30 giugno 1999, n. 20
1. L'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), come
modificato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è sostituito dal seguente:
/>
1. I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita
determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui all' articolo 41 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della
presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo.
/>
2. I fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo
di costruzione alle condizioni d 'uso esistenti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, al netto delle
migliorie apportate dal conduttore è ridotto di un terzo.
3. I fabbricati urbani e quelli
extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle
migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. II prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture
regionali e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 giugno
1980, n. 67 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della
soppressa opera nazionale per i combattenti), e successive modifiche.
4. II prezzo
determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso entro due mesi
dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Intervenuta l'accettazione, la
Giunta delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in rappresentanza della
Regione Puglia nella stipula del relativo atto pubblico.
5. II prezzo di cui ai commi 1,2,
3 deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione, per
una durata massima di anni dieci, con il pagamento degli interessi computati al tasso legale e l'iscrizione di ipoteca
nei modi di legge.
6. I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati dall'ex Ministero
agricoltura e foreste), già oggetto di valutazione da parte della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato
generale degli enti disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni patrimoniali
degli enti disciolti, quali i fondi "Forcone Gala", "San Leonardo Stringitella", "San Leonardo
Topporusso", "Figurella", "Vallone dell'Elce" e "Bellaveduta", sono esclusi dalla
valutazione prevista dai commi 1 e 2.
Art.
2
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alia l. r. 67/1980
1. II
comma 2 dell'articolo 27 (Dismissioni immobiliari) della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione
per l' esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002), è soppresso.
2.
All'alinea dell'articolo 15 della 1.r. 67/1980 le parole: "e dei beni dell'Opera nazionale per i
combattenti" sono soppresse.
/>
Art. 3
Modifica all'articolo 2, comma 1, della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), come modificato dapprima
dall'articolo 45 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e poi dall'articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2007,
n. 25, le parole: "il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2010".
/>
Art. 4
Modifiche
all'articolo 4 della l.r. 29/2003
"1. I tronchi tratturali di cui all' articolo 2,
lettera b), destinati a viabilità pubblica, a domanda e previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione, possono
essere trasferiti gratuitamente a favore dei comuni con vincolo di destinazione.
2. I
tronchi tratturali di cui all' articolo 2, lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e
previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, possono essere alienati a favore dei
legittimi utilizzatori.
3. II prezzo della vendita e cosi costituito:
a) per i
suoli agricoli non migliorati, dal val ore medio di esproprio stabilito dalla Commissione provinciale di cui alla legge
22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità ; modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29
settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata);
b) per i suoli diversi dalla lettera a), compresi i suoli agricoli migliorati, dal
valore attuale di mercato stabilito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all' articolo 15 della l.r.
67/1980, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, modificato dall'articolo unico
della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.
4. I suoli liberi possono essere alienati con
procedure di evidenza pubblica, fermo restando, per i terreni agricoli, l'esercizio del diritto di prelazione previsto
dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), e successive
modificazioni. II prezzo, determinato secondo i criteri dettati dal comma 3, costituisce la base d'asta.".
/>
Art. 5
Modifica all'articolo 6 della l.r. 29/2003
1. La lettera b) dell'articolo 6 della 1.r.
29/2003 e sostituita dalla seguente:
"b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e valorizzazione
del demanio armentizio regionale e del finanziamento di progetti comunali approvati con i piani comunali dei tratturi e
destinati al recupero della civiltà della transumanza." .
/>
Art. 6
(Modifica all'articolo 33 della legge
regionale 26 aprile 1995, n.27)
1. All'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995,
n.27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2
octies, introdotto dall' articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e da ultimo modificato dall' articolo
1 della 1egge regionale 27 ottobre 2009, n. 25, le parole "di cui alle lettere a), b), c), e) ed f)" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alle 1ettere a), b), c ), e), f) e g)";
b) al comma 2 octies dopo
la lettera " f) " è aggiunta la seguente:
"g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex
GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali.";
c) al comma 2 nonies, introdotto dall'
articolo 38 della 1.r. 10/2007 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della 1.r. 25/2009, dopo le parole: "Palestra
di Via Galliani" sono inserite le seguenti: "e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù)" e
dopo le parole: "Università degli studi di Foggia" sono aggiunte le seguenti: "e il Comune di
Alberobello".
Capo II
/>
Disposizioni in materia di Comunità montane
/>
Art. 7
Funzioni delle Comunità montane soppresse
/>
1. L'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente
/>
"Art. 5 -Funzioni delle comunità montane
1. Le Comunità montane della
Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità
montane), e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.
2. Nei territori già
compresi nelle Comunità montane soppresse per effetto del comma 1, le funzioni previste dall' articolo 7 della 1.r.
20/2004, nonchè gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, so no svolti dai Comuni in
forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all' articolo 33 del testo unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.
In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti parte della Comunità montana soppressa o
nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono
esercitate dalle Province territorialmente competenti.".
/>
Art. 8
Effetti della soppressione delle
Comunità montane
1. All' articolo 15 della 1.r. 36/2008 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In sede di prima applicazione della
presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità montane
soppresse nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle
comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre 2010 determina l' applicazione delle
prescrizioni di cui all'articolo. 5, comma 3.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
/>
"2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 5, comma
1 , decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i
quali continuano la loro attività , per la sola gestione dell' ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei
commissari liquidatori di cui ai commi successivi.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
/>
"3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni
degli organi. II Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per ciascuna comunità
montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell'espletamento
dell'incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.";
d)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per I' espletamento dei compiti di cui all' articolo 4 e
fino alla cessazione dell'incarico, il commissario liquidatore si avvale dell'organizzazione amministrativa della
comunità soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della 1.r. 20/2004.";
e) il comma 5
e sostituito dal seguente:
"5. II Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo Ie direttive
stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana
soppressa.";
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8 bis La fase di liquidazione è
interamente regolata dalle disposizioni del regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente
articolo, in quanto compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme applicative e di dettaglio
stabilite in relazione alle attività dei commissari liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanta attiene
il personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina introdotta dal d.lgs. 165/2001, fatto
salvo, in quanta compatibile, il trattamento pili favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonchè dalle altre
disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì,
I' applicazione al personale in questione della disciplina di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.
"8
ter Resta ferma la possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza dell'
applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilita presso gli altri enti regionali, ivi compresa la
Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità
rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.".
/>
Art. 9
Contributo straordinario per le attività di
liquidazione delle Comunità montane
1. Al fine di consentire il corretto esercizio delle
attività di liquidazione secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 15 della 1.r. 36/2008, come modificato e
integrato dall' articolo 8 della presente legge, è assegnato un contributo straordinario di euro 2 milioni 200 mila a
valere sulle risorse del bilancio regionale autonomo, esercizio finanziario 2010, con istituzione di dedicato capitolo di
spesa n. ---------: "Contributo straordinario in favore degli organi di liquidazione delle soppresse Comunità
montane", nell'ambito dell'UPB 8.2.1, con corrispondente riduzione del capitolo di spesa n. 1720-UPB 8.2.1. - del
medesimo esercizio finanziario.
Art. 10
Abrogazioni
1.
E' abrogata la l.r. 20/2004 e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione degli articoli 17 e 18, nonchè tutte le
disposizioni incompatibili con le presenti disposizioni.
/>
Capo III
Disposizioni in materia di contenzioso
amministrativo
Art. 11
/>
Modifiche a!la legge regionale 31 marzo 1973, n. 8
1. Alla legge regionale 31 marzo
1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso), so no apportate le seguenti
modifiche:
a) l'articolo 1, come sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge
regionale 15 novembre 1977, n. 36, è sostituito da1 seguente:
"Art.1
/>
1. E' istituito presso ogni capoluogo di provincia l'ufficio regionale del contenzioso.
/>
2. All'ufficio di cui al comma 1 sono demandate le seguenti competenze:
a) istruttoria ed emanazione dei
provvedimenti in relazione alle violazioni della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri
della Regione);
b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente alle
controversie amministrative, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), nelle materie
trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.
c)
istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le
modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art.2
1. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 2
dell' articolo 1
assumono la forma di:
a) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene
invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto)
nonchè della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si pro cede per infrazioni alle norme tributarie;
b)
ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato approvato con regio decreto 639/1910, con la quale l'Ufficio regionale del contenzioso, decorso inutilmente
il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente
alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.
2. Entro
trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della
Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente
della Giunta regionale decide con proprio decreto.
3. Avverso l'ordinanza inoppugnabile e
non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da
proporsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.
/>
4. Per quanta non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella l.r. 1/1972.
/>
5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 1 assumono la forma di:
a) ordinanza, con la quale l'Ufficio regionale del contenzioso, ritenendo fondato l'accertamento, determina
in concreto la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla
personalità di costoro, alle loro condizioni economiche e familiari;
b) ordinanza motivata di archiviazione
degli atti, dandone integrale comunicazione all' organo che ha redatto il rapporto, nel caso in cui, d'ufficio o
tramite le difese svolte dagli interessati, l'Ufficio regionale del contenzioso ritenga infondato l' accertamento degli
organi di vigilanza.
6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo
1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testa unico per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910
7. L'emissione di tutti i
provvedimenti indicati nei commi precedenti spetta al dirigente dell'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente
competente.
8. Il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo, per specifiche
esigenze di servizio, può delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, l'emanazione degli atti
applicativi della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell'ambito delle strutture
ad essi affidate.
9. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo
proprie della funzione e del livello, il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare
l'autorizzazione, in tutto 0 in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola
questione.
c) l'articolo 3 è soppresso;
d) l'articolo 4 è sostituito
dal seguente:
"Art.4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti
dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della regione), le somme dovute per effetto
dei provvedimenti di cui all'articolo 1, nonchè quelle dovute per effetto della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24
(Azioni di rivalsa sanitaria), sono corrisposte mediante versamento sul conto corrente dell'Ufficio regionale del
contenzioso competente territorialmente.
2. Per la riscossione coattiva I'Ufficio
regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).".
/>
Capo IV
Disposizioni
in materia di agricoltura
Art.
12
Modifica all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27
/>
1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione
dell'attività venatoria), dopo la parola: "starna" sono inserite le seguenti: "lepre e ungulati" .
Art. 13
Recupero premi Misura
4.4. del POR Puglia 2000-2006
1. Nel caso l'Amministrazione regionale proceda al recupero
del premio di primo insediamento già corrisposto a giovane agricoltore ai sensi della Misura 4.4 del POR Puglia 2000-
2006, il centro di responsabilità amministrativa dispone con proprio atto, ove richiesto, il recupero dilazionato, sino a
un massimo di sessanta mensilità , in deroga a quanta previsto al comma 2 dell' articolo 72 della legge regionale 16
novembre 2001, n. 28 (Riforma dell' ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale
e controlli).
Capo V
/>
Disposizioni in materia di attività produttive
/>
Art. 14
Attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno
1. Nelle materie
oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, la Regione da
attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno, attraverso l'adozione, ai sensi dell'articolo. 44 dello Statuto
regionale, di specifici regolamenti finalizzati alla definizione dei relativi procedimenti amministrativi.
/>
2. Per l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale osserva, oltre ai principi stabiliti
dalla normativa nazionale per le materie oggetto di legislazione concorrente, i seguenti principi e criteri:
a)
garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del
mercato nonchè assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di
servizi sul territorio regionale;
b) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore
stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora
siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell' ambiente, nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità ;
c) garantire che, laddove consentiti dalla
normativa comunitaria e nazionale, i regimi di autorizzazione e i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad
un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e
parità di trattamento;
d) semplificare i procedimenti amministrativi per l' accesso alle attività di servizi,
anche al fine di individuare modelli uniformi per tutte le aree di competenza regionale, subordinando altresì la
previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 (Regimi di autorizzazione) della
direttiva;
e) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l' accesso
all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di
servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro;
f) prevedere
che le procedure e le formalità per l' accesso e l' esercizio delle attività di servizi possano essere espletate
attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
g) realizzare l'interoperabilità dei
sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete delle
diverse Aree dell' Amministrazione regionale;
h) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della
direttiva siano finalizzate a rendere effettivo l' esercizio della liberta di stabilimento e la libera circolazione dei
servizi garantiti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE;
i) garantire il diritto all'informazione, anche per
il tramite degli sportelli unici e in maniera coerente con la normativa sulla trasparenza dell'attività amministrativa
di cui alla legge regionale 20 giugno 2008, n.15 (Principi e linee-guida in materia di trasparenza dell'attività
amministrativa nella Regione Puglia);
j) prevedere forme di semplificazione, accorpamento, accelerazione,
omogeneità , chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi;
k) adottare adeguate forme di pubblicità ,
di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.
/>
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo trovano applicazione
la normativa regionale di riferimento, nonchè quella nazionale eventualmente adottata In via sostitutiva ai sensi
dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione.
4. Dai provvedimenti attuativi del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
/>
Capo VI
Disposizione in materia di
attività economiche
Art. 15
/>
Sospensione degli effetti dell' articolo 5 del regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 e norme a esso
collegate
1. E' sospesa la presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di
vendita fino alla data di approvazione del nuovo regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge
regionale 1 agosto 2003, n.11 (Nuova disciplina del commercio), e successive modifiche e integrazioni.
/>
2. II regolamento di cui al comma 1 deve essere approvato entro il 31 ottobre 2010 e fissa la data di
presentazione delle domande.
3. L'articolo 9 (Reg. reg. 2/2004 - Sospensione degli effetti
dell'articolo 5 e norme a esso collegate) della legge 19 luglio 2006, n 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per I'esercizio finanziario 2006), è soppresso.
/>
Capo VII
Disposizioni in
materia urbanistica
Art. 16
/>
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20
1. Alla legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 3 dell'articolo 12 è sostituita dal seguente:
"3. La
deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è
soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a
verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:";
/>
b) al comma 3 dell'articolo 12 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e bis) modifiche di
perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6
(Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e
integrazioni, di cui all' articolo 51 della 1.r. 56/1980 o di cui all' articolo 14 della 1.r. 20/2001, nonchè delle
unità di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni
di spazi pubblici o di uso pubblico.";
c) dopo il comma 10 dell' articolo 16 è inserito il seguente:
/>
"10 bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del
PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso
pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla l.r. 20/2001.".
/>
2. Nei piani terra e negli interrati degli immobili destinati alla residenza, ricompresi nei
centri storici e nelle zone di interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio di
attività a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo che l' ASL accerti la dotazione dei sistemi per
l'abbattimento delle emissioni di fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani superiori
degli stessi immobili viva una persona con disabilità grave ai sensi del comma 3 dell' articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
/>
Art. 17
Disciplina del
procedimento delle varianti
di cui all'articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133
/>
1. Le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell' articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, costituiscono variante agli
strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo
regionale.
2. Ove le varianti di cui al comma 1 riguardino terreni classificati come agricoli dallo
strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi
previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di
pianificazione sovraordinata, previa istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta regionale, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine, le varianti si intendono approvate.
Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità delle varianti, si applicano le procedure di cui agli articoli
9, 10 e 11 della l.r. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti della metà . Le varianti sono
pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP)".
/>
Capo VIII
Disposizioni
materia ambientale
Art. 18
/>
1. II regime transitorio di cui all' articolo 15 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14
(Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), è prorogato fino al 31 dicembre 2011.
/>
Capo IX
/>
Disposizioni in materia di edilizia residenziale
/>
Art. 19
Alienazione immobili
1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
possono esercitare il diritto all'acquisto, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e s.m. e i., a condizione che I'alloggio sia parte di un
condominio misto.
2. Per esercitare il diritto all' acquisto, i soggetti interessati
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere assegnatari deg1i alloggi con anzianità
di locazione non inferiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) essere in
regola con il pagamento del canone e dei servizi.
3. Gli assegnatari che versano in
condizioni di morosità per canoni e servizi non pagati possono accedere all'acquisto solo dopo aver sottoscritto un
piano di rientro, anche rateale, finalizzato all'estinzione del debito.
/>
Art. 20
Modifica all'articolo 43 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30
luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie a sostegno dell' attività edilizia e per il miglioramento della qualità del
patrimonio edi1izio residenzia1e), come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34, le
parole: "entro il 28 febbraio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2010".
/>
Capo X
/>
Disposizioni in materia di organizzazione e riforma dell'amministrazione
/>
Art. 21
Modifica all'articolo 47 della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10
1. Al comma 1 dell'articolo 47 (Assegnazione temporanea)
della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio
pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola:
"Innovapuglia" sono inserite le seguenti: "e Puglia Sviluppo";
b) dopo le parole: "non
superiore" è inserita la seguente: "rispettivamente";
c) dopo la parola "unità " sono
aggiunte le seguenti: " e cinque unità ".
Art. 22
Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per
I 'attuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga
contratti
1. Nelle more della riorganizzazione quadro dei servizi di assistenza tecnico -
amministrativa per l'attuazione dei POR-PSR 2007-2013 propri del settore agricoltura, i contratti in essere per la
fornitura dei suddetti servizi affidati direttamente alla società in house Innovapuglia s.p.a. sono prorogati a tutto il
30 giugno 2010 e comunque sino all'internalizzazione diretta di detti servizi e al conseguente reclutamento del
personale necessitano.
2. Analogamente sono prorogati alla stessa data e alle medesime
condizioni i contratti in essere con la società Innovapuglia s.p.a. relativamente ai servizi di assistenza tecnico-
amministrativa alla gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo regionale.
/>
Art. 23
Dipendenti
ADISU
1. I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dall'
Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del
requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell' ADISU.
2. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i lavoratori con
contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell' ADISU fino alla stabilizzazione.
/>
Art. 24
Parificazione e adeguamento degli assegni
vitalizi dei consiglieri regionali
1. L'assegno vitalizio, corrisposto a favore dei
consiglieri regionali in carica fino alla VI legislatura e per i quali non è stato ancora completato il processo di
parificazione previsto dall'articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme
in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), introdotto dall'articolo
70, comma 4, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è rideterminato secondo la tabella di cui al comma
2 dell'articolo 9 della medesima legge regionale alla data del 1 ° gennaio 2010.
2. Per gli anni
2010, 2011 e 2012 gli assegni vitalizi sono adeguati esclusivamente e annualmente secondo i meccanismi previsti
dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo)."