Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia

Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale il 24.11.2009

Dettagli della notizia

L'URP  rende noto che il Consiglio

Regionale della Puglia, nella seduta del 24 novembre 2009, con propria delibera n.238, ha approvato la legge regionale

avente ad oggetto:"Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in

Puglia".



Si riportano di seguito l'articolo 6 e il comma 6

dell'articolo 8 della suddetta legge

regionale.



                                             Art. 6

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                                 Compiti dei comuni



1. I comuni, ai fini dell'inserimento

sociale degli immigrati, attuano, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla l.r. 19/2006 e disposizioni

attuative, le seguenti funzioni:

a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano

di investimenti per l'infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere

sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge

e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-

sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;

b) favorire la consultazione e la partecipazione

alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli

immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa naziona|e vigente;



e) programmare e realizzare i progetti d'integrazione sociale degli immigrati, inattuazione delle linee guida

di indirizzo regionale di cui all'articolo 4;

d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli

stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti

comunali e nei limiti delle risorse disponibili nellaper l'area delle politiche per l'immigrazione. Il concorso è

garantito dal comune di residenza oppure, oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione dal comune ove è avvenuto

il decesso.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai

comuni l'esercizio di ogni ulteiorire funzione concernente l'integrazione sociale degli immigrati.



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                                           articolo 8


   Osservatorio regionale

sull'immigrazione e diritto d'asilo 



6.  "Gli enti locali forniscono

periodicamente tutte le informazioni allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno

migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto

attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione."

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