Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia
Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale il 24.11.2009
Dettagli della notizia
L'URP rende noto che il Consiglio
Regionale della Puglia, nella seduta del 24 novembre 2009, con propria delibera n.238, ha approvato la legge regionale
avente ad oggetto:"Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in
Puglia".
Si riportano di seguito l'articolo 6 e il comma 6
dell'articolo 8 della suddetta legge
regionale.
Art. 6
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Compiti dei comuni
1. I comuni, ai fini dell'inserimento
sociale degli immigrati, attuano, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla l.r. 19/2006 e disposizioni
attuative, le seguenti funzioni:
a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano
di investimenti per l'infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere
sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge
e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-
sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;
b) favorire la consultazione e la partecipazione
alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli
immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa naziona|e vigente;
e) programmare e realizzare i progetti d'integrazione sociale degli immigrati, inattuazione delle linee guida
di indirizzo regionale di cui all'articolo 4;
d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli
stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti
comunali e nei limiti delle risorse disponibili nellaper l'area delle politiche per l'immigrazione. Il concorso è
garantito dal comune di residenza oppure, oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione dal comune ove è avvenuto
il decesso.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai
comuni l'esercizio di ogni ulteiorire funzione concernente l'integrazione sociale degli immigrati.
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articolo 8
Osservatorio regionale
sull'immigrazione e diritto d'asilo
6. "Gli enti locali forniscono
periodicamente tutte le informazioni allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno
migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto
attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione."