Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36
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L'URP segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2010, è stata pubblicata la
legge regionale 31 dicembre 2009, n.36, avente ad oggetto:"Norme per l'esercizio delle competenze in
materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
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La legge disciplina le competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del
decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e successive mdoficazioni e integrazioni.
Per opportuna consocenza,
si trascrivono di seguito gli articoli 5 e 6 della suindicata legge
regionale.
"Art. 5
/>
Competenze dei comuni
e delle autorità
d'ambito
Struttura delle autorità d'ambito
1. I comuni
esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l'AdA, forma di cooperazione e
coordinamento per l'esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei
rifiuti, alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente.
2. L'AdA ha personalità giuridica di
diritto pubblico avente durata a tempo indeterminato, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge.
/>
3. L'AdA organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità
e trasparenza e a tal fine esercita la potestà regolamentare di cui all'articolo 196 del d.lgs. 152/2006.
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4. La gestione e l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall'AdA, ai
sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 28, del d.lgs. 4/2008, e
dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008, come inserito dalla legge di conversione 133/2008 e da ultimo modificato
dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d) e) f) e g), del decreto - legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale, con procedure di evidenza pubblica ovvero direttamente a società a totale capitale pubblico
partecipate dalle AdA e/o dai comuni dell'ATO di riferimento purchè gli stessi soggetti esercitino sulla società il
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolga prevalentemente la propria attività a favore
dei soggetti titolari del capitale sociale.
5. Nell'ambito delle funzioni a essa attribuite dalla
legge, l'AdA svolge, tra l'altro, le seguenti attività :
a) organizzazione del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine
redige, approva e aggiorna il PdA, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
b) individuazione dei fabbisogni impiantistici connessi alle
attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e proposizione dei siti per l'ubicazione di eventuali discariche a
servizio dell'ambito;
c) controllo dell'attuazione del PdA, con particolare riferimento all'evoluzione dei
fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta
regionale, predisposizione e trasmissione a Regione, provincia e comuni di un apposito rapporto sullo stato di attuazione
del PdA;
d) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
e)
controllo del servizio reso dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di
affidamento;
f) amministrazione dei beni strumentali per l'esercizio dei servizi pubblici.
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6. L'AdA, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi degli uffici dei comuni facenti parte
dell'ATO.
7. Le attribuzioni e il funzionamento degli organi dell'AdA sono definiti dallo statuto e
dalla convenzione in conformità all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 12 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
8. La rappresentanza in seno all'assemblea del consorzio spetta ai sindaci dei comuni
partecipanti all'ambito o agli amministratori locali loro delegati ed è determinata dallo statuto in base alla
popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT e a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei
piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.
9. A nessun comune
singolo può essere riconosciuta una rappresentanza superiore al 40 per cento delle quote; il quorum deliberativo
dell'assemblea per le decisioni relative alle nomine e per quelle eccedenti l'ordinaria amministrazione è a
composizione numerica purchè superiore alla metà delle quote; le decisioni relative agli impianti preesistenti e alla
localizzazione di quelli nuovi devono essere assunte anche col voto favorevole del comune sede dell'impianto e di quegli
altri comuni i cui centri abitati siano a distanza dall'impianto inferiore a quello del comune nel cui territorio ricade
il medesimo impianto.
10. L'AdA è tenuta a fornire alla provincia e alla Regione i dati della
raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati nonchè tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con
espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
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11. La mancata, tardiva, incompleta o inesatta comunicazione comporta l'applicazione di penalizzazioni
previste negli atti di pianificazione e/o indirizzo regionali.
12. L'AdA sostituisce le ATO nelle
competenze a esse attribuite entro i termini previsti dall'articolo 7.
/>
Art. 6
Piano
regionale per la
gestione integrata dei rifiuti
1. Il piano
regionale per la gestione integrata dei rifiuti è predisposto, adottato e aggiornato sentite le province, i comuni e, per
quanto riguarda i rifiuti urbani, le AdA con il coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative.
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2. Le variazioni tecniche e gli altri adeguamenti, necessari per conformare il piano regionale a norme
statali sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati con atto di Giunta regionale.
3. La
presente legge recepisce integralmente il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti risultante dal disposto
congiunto dei decreti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - 6 marzo
2001, n.41 (Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate), 30 settembre 2002, n. 296 (D. comm.
del. emergenza ambientale 41/2001. Completamento, integrazione e modificazione), 26 marzo 2004, n. 56 (Piano di riduzione
del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex articolo 5 d.lgs. n. 36/2003. Integrazione
pianificazione regionale) e 9 dicembre 2005, n. 187 (D. comm. del. emergenza ambientale 41/2001 e 296/2002 - Piano
regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento, completamento e modifica), della deliberazione della Giunta regionale
18 novembre 2008, n. 2197 (Modalità di recupero della frazione secca da rifiuti solidi urbani residuali da attività di
raccolta differenziata. Modifica e integrazione del piano di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreti
commissariali n. 41/2001, n. 296/2002 e n. 187/2005. Adozione definitiva), nonchè del decreto del Commissario delegato
per l'emergenza ambientale in Puglia 28 dicembre 2006, n. 246 (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione
Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione), e successive modificazioni e integrazioni.
4. In
sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli
impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base
della normativa antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, le AdA, in deroga all'unicità della gestione,
possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al
restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e, comunque, per non oltre quindici
anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara è effettuata garantendo la gestione
unitaria del servizio integrato.
5. Ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006, ove
venga dimostrata l'adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, il PdA può prevedere
la suddivisione dell'ATO in aree di raccolta ottimale (ARO).
6. Alla scadenza di tale periodo di
prima applicazione la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato. "
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