Norme per l'inclusione della popolazione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107
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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 112 del 16.5.2017 - Supplemento ordinario n.23, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66, avente ad oggetto:"Norme per l'inclusione della popolazione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107".
Provvedimento in vigore dal 31 maggio 2017.
Si riportano qui di seguito i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo suindicato:
"5.Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n.56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n.104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n.104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n.23.
6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali per l'inclusione scolastica."