Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poltiche Sociali
Dettagli della notizia
L'URP
informa che nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2009, è stata pubblicata l'Ordinanza 18 dicembre 2008 del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poltiche Sociali, recante:" Norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o di bocconi avvelenati."
Per opportuna conoscenza, si trascrivono, di
seguito i primi 5 articoli della suindicata ordinanza ministeriale, che ha efficacia per 12 mesi a partire dalla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale..
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"Art. 1.
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Finalità
1. La presenza
nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute
dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica,
della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'
vietato a chiunque
utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono
di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo
ingerisce.
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa di esche o
bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.
4. Le operazioni di
derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da non
nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti
nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovra' contenere l'indicazione
della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le
sostanze utilizzate.
Art. 2.
Compiti del medico veterinario
1. Il
medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia :onclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene
a :onoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie lnimale domestica o selvatica, deve darne immediata
comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve
lnviare le spoglie e ogni
altro campione utile all'identificazione el veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto
ooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati a referto anamnestico, al fine di indirizzare la
ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma, senza
l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.
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Art. 3.
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Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
1. Gli
Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui
campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve
eseguire le analisi entro
trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al
medico
veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente
e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria.
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Art. 4.
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Compiti del sindaco
1. Il sindaco, a
seguito della segnalazione di cui all'art. 2, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine,
da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
2. Il sindaco, qualora
venga accertata la violazione dell'art. 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica
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dell' area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della
violazione
dell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalità
di bonifica del
terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonchè ,
ad intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.
4. Per garantire una
uniforme applicazione delle attività previste dal presente articolo, è attivato, presso ciascuna Prefettura, un «Tavolo
di coordinamento» per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
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5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto
da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi veterinari delle
Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.
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Art. 5.
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Obblighi per i produttori
1. I produttori
di presidi medico-chirurgici, di prodotti
fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie
dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una
sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale
sia «un'esca», deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.
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2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere
indicati le modalità
d'uso e di smaltimento del prodotto stesso. "