Nota Prot.AOO_064_26/11/2012-n.0053118 della REGIONE PUGLIA Area Politiche per la riqualificazione,la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Lavori Pubblici sezione regionale Osservatorio ...
Comunicazione alle Amministrazioni e alle Società aggiudicatrici della Puglia
Dettagli della notizia
Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, il testo quasi integrale della
comunicazione prot.AOO_064_26/11/2012- n. 0053118 della REGIONE PUGLIA Area Politiche per la riqualificazione,la tutela e
la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - sezione
regionale Osservatorio Contratti Pubblici, inviata alle Amministrazione e alle Società aggiudicatrici della
Puglia.
"Si informano le amministrazioni aggiudicatrici della Puglia, di cui all’art. 3, comma
25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
5, comma 3 del DM 11 novembre 2011, è stata resa operativa sul sito informatico istituzionale di questa Regione,
www.regione.puglia.it, la sezione dedicata alla pubblicazione online dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei
lavori pubblici, da effettuarsi nei modi e secondo le procedure disciplinate dallo stesso Decreto Ministeriale.
Pertanto, accedendo al suddetto sito istituzionale – banner Osservatorio
Contratti Pubblici -, previa registrazione al portale istituito ai sensi del D.M. 6 aprile 2001, n. 6 , finalizzata alla
iscrizione e abilitazione all’inserimento dei documenti - sarà possibile la trasmissione e la pubblicazione
dei programmi triennali e degli elenchi annuali,come già avviene per i bandi e gli avvisi.
Si evidenzia, che la trasmissione e la pubblicazione telematica assolve e
sostituisce la trasmissione in formato cartaceo alla sezione regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici, che
non sarà più necessaria.
Si deve intendere superata,
altresì, e non oltre necessaria la trasmissione alla sezione regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici dei
rapporti trimestrali in formato cartaceo precedentemente previsti, in considerazione della attuale obbligatorietà
di acquisizione del CIG (codice identificativo gara) e delle relative informazioni obbligatorie da comunicarsi
esclusivamente tramite la procedura telematica prevista dal sistema SIMOG, resa disponibile sul sito web
dell'Autorità di Vigilanza - per tutti gli affidamenti in materia di lavori, servizi e forniture, disposti dalla
Pubblica Amministrazione e dalle società costituite ai sensi dell’art. 32, comma 3 d.lgs. n. 163/2006,
ovvero a sanatoria per quegli affidamenti ancora in corso, i cui contratti siano stati sottoscritti in data anteriore a
quella del 7 settembre 2010, di entrata in vigore della legge n. 136/2010 (vedasi nota illustrativa adempimenti), recante
oneri relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ciò, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 -
bis, della legge n. 94/2012 che ha modificato l'art. 7, comma 8, alinea, del Codice degli Appalti portando a 50.000 euro
l'importo superiore al quale per i relativi contratti le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare:
• entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della
procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di
aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; ferma restando la previgente normativa che prescrive
di comunicare:
• limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000 euro resta non necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le
norme del suddetto comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, del D.Lgs. n.
163/2006 per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente.
Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
Infine, si raccomanda l'obbligo di
acquisire il CIG, secondo le procedure semplificate, smartCIG disposte, anche per tutti gli affidamenti di servizi e
forniture mediante cottimo fiduciario e affidamento diretto, per gli importi in ultimo elevati a 40.000 euro dalle
modifiche apportate dalla legge n. 106/2011 all'art. 125, comma 11, primo e secondo periodo, del Codice degli
Appalti."