Nota Prot.AOO_064_26/11/2012-n.0053118 della REGIONE PUGLIA Area Politiche per la riqualificazione,la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Lavori Pubblici sezione regionale Osservatorio ...

Comunicazione alle Amministrazioni e alle Società  aggiudicatrici della Puglia

Dettagli della notizia

Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, il testo quasi integrale della

comunicazione prot.AOO_064_26/11/2012- n. 0053118 della REGIONE PUGLIA Area Politiche per la riqualificazione,la tutela e

la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche -  Servizio Lavori Pubblici - sezione

regionale Osservatorio Contratti Pubblici, inviata alle Amministrazione e alle Società aggiudicatrici della

Puglia.


"Si informano le amministrazioni aggiudicatrici della Puglia, di cui all’art. 3, comma

25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.

5, comma 3 del DM 11 novembre 2011, è stata resa operativa sul sito informatico istituzionale di questa Regione,

www.regione.puglia.it, la sezione dedicata alla pubblicazione online dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei

lavori pubblici, da effettuarsi nei modi e secondo le procedure disciplinate dallo stesso Decreto Ministeriale.



Pertanto, accedendo al suddetto sito istituzionale – banner Osservatorio

Contratti Pubblici -, previa registrazione al portale istituito ai sensi del D.M. 6 aprile 2001, n. 6 , finalizzata alla

iscrizione e abilitazione all’inserimento dei documenti - sarà possibile la trasmissione e la pubblicazione

dei programmi triennali e degli elenchi annuali,come già avviene per i bandi e gli avvisi. 





Si evidenzia, che la trasmissione e la pubblicazione telematica assolve e

sostituisce la trasmissione in formato cartaceo alla sezione regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici, che

non sarà più necessaria.



Si deve intendere superata,

altresì, e non oltre necessaria la trasmissione alla sezione regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici dei

rapporti trimestrali in formato cartaceo precedentemente previsti, in considerazione della attuale obbligatorietà

di acquisizione del CIG (codice identificativo gara) e delle relative informazioni obbligatorie da comunicarsi

esclusivamente tramite la procedura telematica prevista dal sistema SIMOG, resa disponibile sul sito web

dell'Autorità di Vigilanza - per tutti gli affidamenti in materia di lavori, servizi e forniture, disposti dalla

Pubblica Amministrazione e dalle società costituite ai sensi dell’art. 32, comma 3 d.lgs. n. 163/2006,

ovvero a sanatoria per quegli affidamenti ancora in corso, i cui contratti siano stati sottoscritti in data anteriore a

quella del 7 settembre 2010, di entrata in vigore della legge n. 136/2010 (vedasi nota illustrativa adempimenti), recante

oneri relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.





Ciò, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 -

bis, della legge n. 94/2012 che ha modificato l'art. 7, comma 8, alinea, del Codice degli Appalti portando a 50.000 euro

l'importo superiore al quale per i relativi contratti le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a

comunicare:

• entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della

procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di

aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; ferma restando la previgente normativa che prescrive

di comunicare:


• limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro

compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,

l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.



Per gli appalti di

importo inferiore a 500.000 euro resta non necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le

norme del suddetto comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, del D.Lgs. n.

163/2006 per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31

gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati

nell'anno precedente.



Il soggetto che ometta, senza giustificato

motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono

forniti dati non veritieri.



Infine, si raccomanda l'obbligo di

acquisire il CIG, secondo le procedure semplificate, smartCIG disposte, anche per tutti gli affidamenti di servizi e

forniture mediante cottimo fiduciario e affidamento diretto, per gli importi in ultimo elevati a 40.000 euro dalle

modifiche apportate dalla legge n. 106/2011 all'art. 125, comma 11, primo e secondo periodo, del Codice degli

Appalti."

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