Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani
Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23.3.2009, è stata pubblicata l'ordinanza 3 marzo 2009 del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Ordinanza contingibile ed
urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".
Per
opportuna conoscenza si riportano di seguito gli articoli 1 -2 -3-4-5-6 e il primo comma dell'articolo 7 della suddetta
ordinanza.
Art.1
1. Il
proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde,
sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il
relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e
il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura
non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei pubblico, fatte salve le aree per
cani individuate
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in
grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento
adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4.
Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata
patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in
collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni
veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
5. II medico veterinario libero professionista
informa i proprietari di cani in merito alla disponibilitaà di percorsi formativi e, nell'interesse della salute
pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una
valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità
pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale
decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
/>
7. II Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei
corsi di cui al comma 4.
Art.2
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
b)
qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la
sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
/>
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi,
con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
/>
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con
caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. II taglio
della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita
dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla
lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti
esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli
interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi
dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art.3
/>
1. Fatto salvo quanta stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad
attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da
parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base
alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la
necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
/>
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una po1izza di
assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il
guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art.4
1. E' vietato
possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per
tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o
contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna,
anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-
quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai
minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
/>
Art.5
1. La presente
ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del
/>
fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si
applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art.
1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani
comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
/>
Art.6
1. Le violazioni delle disposizioni
della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.
/>
Art.7
1. La presente
ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. "