Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

Ordinanza 16 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dettagli della notizia

L'URP

segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 7 settembre 2009,   è stata pubblicata l'Ordinanza 16 luglio 2009 del

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Ordinanza contingibile ed

urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli

articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163".


Per opportuna

conoscenza, si trascrivono di seguito gli articoli 1, 2 e 3 della suddetta ordinanza ministeriale.





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                                               Art. 1



1.

L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro

responsabilità secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i

requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163.





2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli essenziali di tutela

e benessere degli animali sono tenuti ad assicurare:

a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione

nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e,

comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda

sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;

b)

evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati

nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;

c) il possesso da

parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli

previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;

d) il

possesso da parte della struttura individuata

dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico

veterinario libero professionista come responsabile sanitario; e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani,

inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacità superiore o superare le duecento unità di

animali;

f) la capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la

precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;

g) la struttura

individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni

riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli

animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;

h) garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani

e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno

quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente

per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita

cartellonistica all'ingresso della struttura;

i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare

l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul

proprio sito internet.

3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte

economiche devono prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che:

a) comportino minimi

spostamenti degli animali preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;

b)

si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o

enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;

c) siano gestite da associazioni riconosciute in

conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali.

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4. II Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture

site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza e deve:

a) informare del trasferimento dei cani il

servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;

b)

effettuare verifiche periodiche sullo state di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;

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c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio

comunale anche nel Rendiconto della gestione.

5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale

competente per territorio sulla struttura individuata resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa,

sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi

effettuate.


                                             Art. 2.

I

cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i

Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici

veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.

/>


                                              Art. 3.

1. Il Prefetto

esercita potere di vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza e ha facoltà di esercitare potere sostitutivo

nei confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.

2. La presente ordinanza ha efficacia

per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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